Il Tribunale di La Spezia, con sentenza depositata il 4 marzo 2020, ha stabilito che il consenso a contrarre matrimonio deve essere espresso da un soggetto cosciente, non potendo tale consenso essere al contrario manifestato dall’amministratore di sostegno, nemmeno in sua sostituzione, qualora il beneficiario risultasse attualmente incosciente.

Il mutuo, stipulato per ripianare una pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso la banca mutuante, non è nullo
La Corte di Cassazione, adita dal mutuatario che aveva proposto opposizione all’esecuzione afferma quanto segue: 1) In primo luogo, rilevato che, nell’atto pubblico di mutuo,