Il Tribunale di La Spezia, con sentenza depositata il 4 marzo 2020, ha stabilito che il consenso a contrarre matrimonio deve essere espresso da un soggetto cosciente, non potendo tale consenso essere al contrario manifestato dall’amministratore di sostegno, nemmeno in sua sostituzione, qualora il beneficiario risultasse attualmente incosciente.
È valido il mutuo senza Tan se, dal set documentale, si può risalire alle condizioni economiche
È da ritenersi, quindi, che il TAN del finanziamento, sebbene non esplicitamente indicato, possa essere determinabile sulla base del TAEG e degli altri valori riportati