Assistito in coma, l’amministratore di sostegno non può dichiarare la volontà di questi di contrarre matrimonio

Il Tribunale di La Spezia, con sentenza depositata il 4 marzo 2020, ha stabilito che il consenso a contrarre matrimonio deve essere espresso da un soggetto cosciente, non potendo tale consenso essere al contrario manifestato dall’amministratore di sostegno, nemmeno in sua sostituzione, qualora il beneficiario risultasse attualmente incosciente.

Condividi:

Altri articoli