Il Tribunale di Foggia, con ordinanza del 18 settembre 2021, ha stabilito che Il consumatore moroso che sia stato segnalato dall’intermediaria finanziaria alla Centrale di Allarme Interbancaria ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 01.09.1993, n° 385 (cd. T.U.B.), non può esigere la cancellazione del dato per il solo fatto di non esser stato preventivamente avvisato, dovendo invece dimostrate che, se tempestivamente ammonito, sarebbe riuscito a ripianare l’esposizione debitoria maturata.

Finanziamenti e piani di ammortamento: il Tribunale di Firenze conferma la linea delle Sezioni Unite
Il Tribunale di Firenze, con sentenza n°4127 del 23.12.2024, s’inserisce nel solco tracciato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n°15340/2024 e