Il Tribunale di Foggia, con ordinanza del 18 settembre 2021, ha stabilito che Il consumatore moroso che sia stato segnalato dall’intermediaria finanziaria alla Centrale di Allarme Interbancaria ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 01.09.1993, n° 385 (cd. T.U.B.), non può esigere la cancellazione del dato per il solo fatto di non esser stato preventivamente avvisato, dovendo invece dimostrate che, se tempestivamente ammonito, sarebbe riuscito a ripianare l’esposizione debitoria maturata.

Eccezione di non specifica contestazione, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., relativamente ai dedotti saggi d’interesse illegittimi e non debenza degli interessi usurari in corso di rapporto
In caso di azione giudiziaria, con la quale si contesta mediante dettagliata relazione peritale l’applicazione di saggi interesse illegittimi nel corso di rapporti bancari, per