Centrale di Allarme Interbancaria: quando è legittima la segnalazione del consumatore moroso?

Il Tribunale di Foggia, con ordinanza del 18 settembre 2021, ha stabilito che Il consumatore moroso che sia stato segnalato dall’intermediaria finanziaria alla Centrale di Allarme Interbancaria ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 01.09.1993, n° 385 (cd. T.U.B.), non può esigere la cancellazione del dato per il solo fatto di non esser stato preventivamente avvisato, dovendo invece dimostrate che, se tempestivamente ammonito, sarebbe riuscito a ripianare l’esposizione debitoria maturata.

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