Il Tribunale di Foggia, con ordinanza del 18 settembre 2021, ha stabilito che Il consumatore moroso che sia stato segnalato dall’intermediaria finanziaria alla Centrale di Allarme Interbancaria ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 01.09.1993, n° 385 (cd. T.U.B.), non può esigere la cancellazione del dato per il solo fatto di non esser stato preventivamente avvisato, dovendo invece dimostrate che, se tempestivamente ammonito, sarebbe riuscito a ripianare l’esposizione debitoria maturata.

Clausola di conciliazione non è clausola compromissoria: la Corte di Appello di Palermo conferma la piena tutela giudiziaria del credito bancario
Corte di Appello di Palermo, Sez. III civile, sent. n°1735/2026, pubbl. 19 giugno 2026) Il caso Un consumatore, destinatario di un decreto ingiuntivo per oltre


