Con una recente pronuncia, il Tribunale di Perugia ha offerto importanti chiarimenti sulla qualificazione del contratto di garanzia, sottolineando che la presenza di una clausola “a prima richiesta” non è, di per sé, determinante per ritenere il contratto autonomo di garanzia.
Nel caso esaminato, il Giudice ha qualificato l’accordo come fideiussione, valorizzando alcuni elementi chiave:
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la chiara indicazione del garante come fideiussore;
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la presenza di una clausola di deroga all’art. 1957 c.c., priva di utilità in un contratto autonomo di garanzia;
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l’assenza di clausole che escludano l’accessorietà dell’obbligazione di garanzia rispetto a quella principale.
👉 Secondo il giudice umbro, ritenere il contratto come autonomo solo in virtù di una clausola “solve et repete” — senza indicazioni espresse in tal senso e a fronte di una qualificazione chiara come fideiussione — sarebbe lesivo del legittimo affidamento del contraente debole.
Tale interpretazione, secondo il Tribunale, violerebbe l’art. 35 del Codice del Consumo, compromettendo l’equilibrio contrattuale e la trasparenza a tutela del consumatore.
🔍 La decisione ribadisce quindi che la corretta qualificazione del contratto richiede un’analisi complessiva del contenuto negoziale, e che le clausole “a prima richiesta” devono essere interpretate alla luce del contesto e della volontà effettiva delle parti.
📚 La pronuncia del Tribunale di Perugia rafforza, quindi, l’importanza del criterio dell’accessorietà nella distinzione tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia, con significative ricadute in termini di tutela del consumatore.



