La Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, con ordinanza n. 14960/20 depositata il 14 luglio, ha stabilito che il creditore che chiede di essere ammesso in rango ipotecario al passivo fallimentare può ottenere tale collocazione anche se il bene su cui grava la garanzia non faccia parte dell’attivo fallimentare. È infatti rimessa alla fase di riparto la verifica dell’esistenza del bene.

Inapplicabile l’art. 125 bis TUB ai contratti stipulati prima della sua entrata in vigore, polizze facoltative fuori dal TAEG e infondatezza dell’eccezione d’indeterminatezza.
La Corte di Appello di Palermo, con sentenza n°106 del 16 gennaio 2026, ha rigettato l’appello proposto dal cliente contro la banca mutuante, confermando la


