La Corte di Cassazione, con ordinanza 12 settembre 2022 n. 26805, ha stabilito che il danno morale inteso come sofferenza soggettiva di natura strettamente emotiva e non fisica è una voce risarcitoria autonoma del danno non patrimoniale, il cui positivo accertamento – eventualmente in concorso con il danno dinamico/relazionale – spetta al Giudice di merito, il quale dovrà procedere ad una liquidazione ad hoc, senza pervenire all’indicazione di un valore monetario complessivo costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno.

Affidabilità dei “riassunti scalari” nella ricostruzione dei rapporti di conto corrente
La Corte di Cassazione, con ordinanza n°10293 del 18.4.2023, ha affermato il seguente principio di diritto: “La produzione dell’estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni