La Corte di Cassazione, con ordinanza 12 settembre 2022 n. 26805, ha stabilito che il danno morale inteso come sofferenza soggettiva di natura strettamente emotiva e non fisica è una voce risarcitoria autonoma del danno non patrimoniale, il cui positivo accertamento – eventualmente in concorso con il danno dinamico/relazionale – spetta al Giudice di merito, il quale dovrà procedere ad una liquidazione ad hoc, senza pervenire all’indicazione di un valore monetario complessivo costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno.
È valido il mutuo senza Tan se, dal set documentale, si può risalire alle condizioni economiche
È da ritenersi, quindi, che il TAN del finanziamento, sebbene non esplicitamente indicato, possa essere determinabile sulla base del TAEG e degli altri valori riportati