Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, con sentenza del 16 novembre 2022 n. 33719, hanno stabilito che, in tema di mutuo fondiario, nell’ipotesi di superamento del limite di finanziabilità di cui all’art. 38, comma 2, TUB, la violazione non comporta nullità del contratto, né vi è facoltà del Giudice di riqualificarlo d’ufficio in mutuo ipotecario ordinario. Ciò perché non si tratta di norma imperativa.

Il mutuo, stipulato per ripianare una pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso la banca mutuante, non è nullo
La Corte di Cassazione, adita dal mutuatario che aveva proposto opposizione all’esecuzione afferma quanto segue: 1) In primo luogo, rilevato che, nell’atto pubblico di mutuo,