La Cassazione Civile, con sentenza n°5259 del 17/03/2015, ha chiarito che la procedura prefallimentare ha natura cognitiva e non esecutiva, dato che prima della dichiarazione di fallimento non può considerarsi iniziata l’esecuzione collettiva. Di conseguenza il procedimento suddetto non è soggetto alla sospensione dei procedimenti esecutivi prevista ex art.20, comma 4, legge n.44 del 1999.
Alla fase prefallimentare non si può applicare la sospensione prevista per le vittime di usura.
È valido il mutuo senza Tan se, dal set documentale, si può risalire alle condizioni economiche
È da ritenersi, quindi, che il TAN del finanziamento, sebbene non esplicitamente indicato, possa essere determinabile sulla base del TAEG e degli altri valori riportati