Il Tribunale di Nola, con decreto del 25 novembre 2021, ha stabilito che l’istanza di rinegoziazione del mutuo in essere ovvero la facoltà di richiedere un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, a un terzo finanziatore può essere contenuta nella proposta di accordo o di piano del consumatore.
È valido il mutuo senza Tan se, dal set documentale, si può risalire alle condizioni economiche
È da ritenersi, quindi, che il TAN del finanziamento, sebbene non esplicitamente indicato, possa essere determinabile sulla base del TAEG e degli altri valori riportati