Il Tribunale di Nola, con decreto del 25 novembre 2021, ha stabilito che l’istanza di rinegoziazione del mutuo in essere ovvero la facoltà di richiedere un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, a un terzo finanziatore può essere contenuta nella proposta di accordo o di piano del consumatore.

Il mutuo, stipulato per ripianare una pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso la banca mutuante, non è nullo
La Corte di Cassazione, adita dal mutuatario che aveva proposto opposizione all’esecuzione afferma quanto segue: 1) In primo luogo, rilevato che, nell’atto pubblico di mutuo,