La sentenza del tribunale peloritano, con riferimento a un contratto di mutuo, afferma alcuni principi in tema di usura, ISC/TAEG e ammortamento “alla francese”
Ammortamento alla francese e anatocismo
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Il piano di ammortamento alla francese non integra anatocismo, perché gli interessi sono calcolati periodicamente solo sul capitale residuo, che decresce rata per rata, e non sugli interessi già pagati.
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Nei mutui con ammortamento alla francese vi è frazionamento dell’obbligo restitutorio in rate costanti con quota capitale crescente e quota interessi decrescente, senza capitalizzazione infrannuale degli interessi; solo in caso di inadempimento maturano eventuali interessi moratori sulla rata scaduta.
TAEG, ISC e obblighi di trasparenza
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Il TAEG/ISC è un indicatore sintetico del costo complessivo, ma non è esso stesso un “tasso” contrattuale la cui mancata o inesatta indicazione sia automaticamente sanzionata con nullità e sostituzione ex art. 117 TUB.
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Una lieve divergenza tra ISC indicato e ISC “reale” non determina, di per sé, nullità del contratto, in quanto il costo del finanziamento resta comunque ricavabile dalle singole voci di costo specificamente pattuite.
Omissione del TAE e del TAEG
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L’obbligo di indicare il TAE (tasso annuo effettivo) ex delibera CICR del 9.2.2000 presuppone un meccanismo di capitalizzazione infrannuale, ritenuto non proprio del mutuo con ammortamento alla francese.
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Nel mutuo ipotecario, quando sono indicati capitale, durata, TAN, numero e periodicità delle rate, oltre alla loro composizione capitale/interessi, non ricorre indeterminatezza dell’oggetto ai sensi dell’art. 117 TUB.
Usura corrispettiva e moratoria
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La sentenza ribadisce che, ai fini dell’usura, rileva il superamento del tasso soglia vigente al momento della pattuizione, considerando commissioni, remunerazioni e spese collegate all’erogazione (esclusi solo imposte e tasse), secondo il criterio normativo e giurisprudenziale consolidato.
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Per i contratti nel periodo considerato, il tasso soglia degli interessi moratori si determina applicando al TEGM la maggiorazione fissa (ad es. 2,1 punti) e poi l’incremento del 50%, con calcoli distinti per tasso corrispettivo e tasso di mora; nel caso concreto, nessuno dei due supera il tasso soglia.
- Sentenza 2139-2025 (1)



