Non è più peculato il mancato versamento dell’imposta di soggiorno da parte dell’albergatore

Il Tribunale di Rimini, ufficio del Gip, con delibera del 24 luglio 2020, ha stabilito che l’entrata in vigore dell’art. 180, comma 3, del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020 n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID – 19”, ha determinato una depenalizzazione del comportamento dell’albergatore che non versa al Comune quanto da lui incassato a titolo di contributo/imposta di soggiorno da parte dell’ospite, essendo l’omesso, ritardato o parziale versamento punito soltanto con una sanzione amministrativa.

Condividi:

Altri articoli