Il Tribunale di Alessandria, con sentenza n°519 del 18 settembre 2020, ha stabilito che la domanda di riduzione del canone di locazione commerciale proposta dal conduttore relativa ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020, in ragione della asserita chiusura dell’immobile locato, a causa dell’intervenuta emergenza sanitaria da Covid-19 non può essere accolta ove non sia dimostrato che l’inadempimento alle obbligazioni sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile e, in particolare, ove non sia dimostrata l’intervenuta chiusura del locale in oggetto.

Il mutuo, stipulato per ripianare una pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso la banca mutuante, non è nullo
La Corte di Cassazione, adita dal mutuatario che aveva proposto opposizione all’esecuzione afferma quanto segue: 1) In primo luogo, rilevato che, nell’atto pubblico di mutuo,