Nullità del contratto di conto corrente: diritto della banca alla restituzione delle somme erogate con interessi legali

La Corte di cassazione, innanzitutto, ribadisce che, in presenza di un’eccezione di prescrizione della banca, è onere del correntista, attore in ripetizione dell’indebito, allegare e provare l’esistenza di un contratto di apertura di credito in conto corrente, che consenta di qualificare come non già solutorie, bensì meramente ripristinatorie della provvista, le rimesse effettuate entro i limiti dell’affidamento.

Il Supremo Collegio aggiunge altresì che, in caso di nullità del contratto di conto corrente per difetto di forma scritta ex art. 117 TUB, la banca ha diritto alla restituzione delle somme erogate in favore del cliente ma solo a titolo d’indebito oggettivo, dunque, con applicazione degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione (se il cliente, accipiens, versava in mala fede) o dalla proposizione della domanda (in caso di buona fede).

Cass. n. 188:2022

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