Spese assicurative “obbligatorie” e difformità tra TAEG pattuito e applicato

📄 Il Tribunale di Palermo, con sentenza pubblicata il 5.4.2025, ha revocato il decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito e opposto dal cliente, applicando l’art. 125 bis comma 6° TUB ratione temporis vigente, in quanto il costo reale del finanziamento è stato ritenuto superiore a quanto dichiarato in contratto.

👉 Il giudice (pur facendo, in alcuni passi, erroneamente riferimento al TEG anziché al TAEG) ha accertato, sulla scorta anche di una CTU tecnico-contabile, che la polizza assicurativa legata al prestito, pur non formalmente obbligatoria, era “di fatto” imposta al cliente.

⚖️ Dichiarata, quindi, la nullità della relativa clausola contrattuale, il Tribunale ha, per l’effetto, applicato la sanzione di cui all’art. 125 bis comma 7° TUB, sostituendo il tasso d’interesse convenuto con quello c.d. “BOT”, rideterminando, in misura più favorevole al cliente, la somma ingiunta.

Tribunale di Palermo, sentenza 5.4.2025

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