La Corte di Cassazione Penale, con sentenza del 21 settembre 2020, n. 26348, ha ribadito che la mancata acquisizione, “ab initio”, al fascicolo delle indagini preliminari della prova dell’effettiva sussistenza della querela non comporta l’invalidità o l’inutilizzabilità degli atti compiuti e del conseguente esercizio dell’azione penale, in quanto i documenti necessari alla verifica della procedibilità possono essere acquisiti in ogni stato e grado del giudizio di merito, senza che ne derivi un nocumento al diritto di difesa, potendo l’imputato chiedere l’immediata declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 129 c.p.p., comma 1, e dovendo il giudice verificare, in tal caso, se la condizione di procedibilità sussista effettivamente.

Finanziamenti “non riconosciuti” e tutela d’urgenza: il fumus non basta, serve il periculum
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