Vincolatività delle Istruzioni di Banca d’Italia, valutazione autonoma degli interessi, applicabilità dell’art. 125 bis TUB e oneri gravanti sul consumatore in merito alla prova dell’obbligatorietà della polizza assicurativa

Secondo il Tribunale di Palermo:

– I criteri adottati dal MEF sono vincolanti ai fini dell’individuazione dei tassi soglia relativi a ciascuna operazione, secondo il meccanismo delineato dagli artt. 644 comma 3° c.p. e 2 L. n°108/1996;

– La verifica relativa all’usurarietà va condotta tanto con riferimento agli interessi compensativi, quanto con riferimento agli interessi di mora ma eseguita in modo autonomo rispetto a ciascuna delle due tipologie di interessi (senza quindi sommarli tra loro). Se dunque gli interessi compensativi, convenuti entro il tasso soglia, continuano a essere dovuti nel rispetto del piano di ammortamento rateale, l’invalidità della clausola contrattuale concernente la mora determina, in rigorosa applicazione della sanzione posta dall’art. 1815, comma 2 c.c., che non sono dovuti solo gli interessi moratori;

– L’attuale disciplina normativa sul “Credito ai consumatori” di cui al combinato degli artt. 125 bis e 121 del T.U.B. non può trovare applicazione nell’ambito dei contratti di finanziamento, stipulati in data anteriore all’entrata in vigore del D.lgs. n°141/2010;

– È onere del consumatore allegare e provare che la conclusione del contratto di assicurazione fosse condizione necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni in esso stabilite (nella fattispecie, in senso contrario all’inclusione dei costi assicurativi nel TAEG, depone la circostanza che, nel testo del medesimo contratto di finanziamento e, in particolare, all’interno del riquadro dal titolo “per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere”, risulta barrata la casella sul “no” con riferimento alla stipula sia di “un’assicurazione che garantisca il credito”, sia di “un altro contratto per servizio accessorio”).

Trib. Palermo, sentenza n°3405 del 9.9.2021

 

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