Il Tribunale di Torino, Con sentenza dell’8 marzo 2022, ha respinto la domanda risarcitoria di un cliente, vittima di vishing, nei confronti dell’intermediario. Il giudice, appurata la sussistenza di una colpa grave dell’attore per aver condiviso con terzi le credenziali di accesso al sistema di home banking, ha escluso la responsabilità della banca per i prelievi illeciti registrati sul conto corrente del primo.
È valido il mutuo senza Tan se, dal set documentale, si può risalire alle condizioni economiche
È da ritenersi, quindi, che il TAN del finanziamento, sebbene non esplicitamente indicato, possa essere determinabile sulla base del TAEG e degli altri valori riportati