Il Tribunale di Torino, Con sentenza dell’8 marzo 2022, ha respinto la domanda risarcitoria di un cliente, vittima di vishing, nei confronti dell’intermediario. Il giudice, appurata la sussistenza di una colpa grave dell’attore per aver condiviso con terzi le credenziali di accesso al sistema di home banking, ha escluso la responsabilità della banca per i prelievi illeciti registrati sul conto corrente del primo.

Il mutuo, stipulato per ripianare una pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso la banca mutuante, non è nullo
La Corte di Cassazione, adita dal mutuatario che aveva proposto opposizione all’esecuzione afferma quanto segue: 1) In primo luogo, rilevato che, nell’atto pubblico di mutuo,