Con ordinanza del 29.7.2015, il Tribunale Ordinario di Milano, Sesta Sezione Civile, ha inibito ad una banca di dare corso a qualsiasi ulteriore forma di anatocismo degli interessi passivi, confermando, così, il divieto di anatocismo in materia bancaria sancito dall’art. 120, comma 2, lettera b, TUB.
Gli interessi non possono produrre interessi ulteriori, ma devono essere calcolati esclusivamente sulla base del capitale iniziale.

Affidabilità dei “riassunti scalari” nella ricostruzione dei rapporti di conto corrente
La Corte di Cassazione, con ordinanza n°10293 del 18.4.2023, ha affermato il seguente principio di diritto: “La produzione dell’estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni