Con ordinanza del 29.7.2015, il Tribunale Ordinario di Milano, Sesta Sezione Civile, ha inibito ad una banca di dare corso a qualsiasi ulteriore forma di anatocismo degli interessi passivi, confermando, così, il divieto di anatocismo in materia bancaria sancito dall’art. 120, comma 2, lettera b, TUB.
Gli interessi non possono produrre interessi ulteriori, ma devono essere calcolati esclusivamente sulla base del capitale iniziale.
È valido il mutuo senza Tan se, dal set documentale, si può risalire alle condizioni economiche
È da ritenersi, quindi, che il TAN del finanziamento, sebbene non esplicitamente indicato, possa essere determinabile sulla base del TAEG e degli altri valori riportati