Con ordinanza del 29.7.2015, il Tribunale Ordinario di Milano, Sesta Sezione Civile, ha inibito ad una banca di dare corso a qualsiasi ulteriore forma di anatocismo degli interessi passivi, confermando, così, il divieto di anatocismo in materia bancaria sancito dall’art. 120, comma 2, lettera b, TUB.
Gli interessi non possono produrre interessi ulteriori, ma devono essere calcolati esclusivamente sulla base del capitale iniziale.
Eccezione di non specifica contestazione, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., relativamente ai dedotti saggi d’interesse illegittimi e non debenza degli interessi usurari in corso di rapporto
In caso di azione giudiziaria, con la quale si contesta mediante dettagliata relazione peritale l’applicazione di saggi interesse illegittimi nel corso di rapporti bancari, per