Con ordinanza del 29.7.2015, il Tribunale Ordinario di Milano, Sesta Sezione Civile, ha inibito ad una banca di dare corso a qualsiasi ulteriore forma di anatocismo degli interessi passivi, confermando, così, il divieto di anatocismo in materia bancaria sancito dall’art. 120, comma 2, lettera b, TUB.
Gli interessi non possono produrre interessi ulteriori, ma devono essere calcolati esclusivamente sulla base del capitale iniziale.

Polizze assicurative e TAEG: quando sono davvero rilevanti nel calcolo?
In una recente controversia decisa dal Tribunale di Roma, l’opponente aveva eccepito la non conformità del contratto di finanziamento, sostenendo che nel calcolo del TAEG