L’ordinanza n° 22606 della Corte di Cassazione del 2.7.2026, interviene in modo significativo su due profili centrali del contenzioso bancario: la prova delle rimesse su conto corrente affidato e gli effetti, sul versante dell’indebito, delle operazioni di cartolarizzazione ex l. n. 130/1999.
1. Il caso deciso
La vicenda origina da un’azione di ripetizione dell’indebito promossa da una società correntista nei confronti della banca, in relazione a un rapporto di conto corrente intrattenuto dal 1982 al 2008, con domanda di restituzione di interessi, spese e commissioni ritenute illegittime.
In primo grado il Tribunale di Lucca aveva riconosciuto indebito per oltre 220.000 euro, ma – operata la compensazione con il saldo passivo – aveva condannato la correntista al pagamento di circa 670.000 euro alla banca. La Corte d’appello di Firenze, pur rideterminando le poste, aveva confermato un saldo finale ancora favorevole alla banca (o, meglio, alla società cessionaria intervenuta a seguito di cartolarizzazione), qualificando il conto come “affidato” sulla base della Centrale Rischi e ritenendo in blocco ripristinatorie le rimesse.
Su ricorso della correntista, la Cassazione accoglie il terzo e il quarto motivo, cassa la sentenza e rinvia alla Corte d’appello in diversa composizione..
2. Onere della prova sulle rimesse: conto affidato e limite del fido
La parte più rilevante per la pratica dei contenziosi bancari riguarda la ripartizione dell’onere di allegazione e prova in tema di natura delle rimesse (solutorie/ripristinatorie) nei conti correnti affidati.
La Corte ricostruisce il proprio orientamento consolidato e lo cristallizza in principi chiari:
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L’onere di allegazione e prova sulla natura delle rimesse grava sul correntista che agisce per la ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c. o che contesta il saldo passivo chiedendo l’espunzione di poste illegittime.
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La mera prova dell’esistenza di un affidamento (anche desunto da indici come la Centrale Rischi) è insufficiente se non accompagnata dall’individuazione del limite del fido: in mancanza di questo dato, è impossibile distinguere in concreto quali rimesse siano ripristinatorie e quali solutorie.
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Ne consegue che il correntista, per superare l’eccezione di prescrizione e sostenere la natura ripristinatoria delle rimesse, deve allegare e provare anche l’ammontare dell’affidamento concesso dalla banca.
La Corte puntualizza che tale regola vale anche per le aperture di credito anteriori alla l. n. 154/1992, dunque stipulabili per facta concludentia e provabili con ogni mezzo, purché emerga almeno l’ammontare del fido.
In termini operativi, ciò significa che nelle cause di ripetizione:
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Il tema del “conto affidato” non può essere affrontato in modo generico.
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Occorre che il cliente produca contratti, comunicazioni, estratti conto, corrispondenza o altri elementi idonei a dimostrare il limite dell’affidamento (es. 100.000 euro, 200.000 euro etc.).
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Solo rispetto alle rimesse effettuate in presenza di saldo passivo inferiore al limite del fido sarà possibile qualificare i versamenti come ripristinatori e far decorrere la prescrizione dalla chiusura del conto; diversamente, le rimesse avranno natura solutoria, con prescrizione dalla singola annotazione.
La pronuncia, quindi, rafforza la linea di rigore già affermata nel 2025 e nel 2026 e impone, nella strategia difensiva del correntista, un’accurata costruzione probatoria sul tema del limite dell’affidamento.
3. Cartolarizzazione e azione di ripetizione dell’indebito
Il secondo profilo di particolare interesse riguarda le operazioni di cartolarizzazione ai sensi della l. n. 130/1999, lette alla luce del Regolamento UE n. 2402/2017.
La Corte ribadisce che:
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I crediti oggetto di cartolarizzazione costituiscono un patrimonio separato rispetto alla società veicolo; tale patrimonio è destinato esclusivamente al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi e al pagamento dei costi dell’operazione.
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Il debitore ceduto non può agire nei confronti della società di cartolarizzazione cessionaria per crediti vantati verso la cedente, anche se si tratta di azione di ripetizione dell’indebito per interessi e altre poste non dovute sul conto corrente.
In altri termini, la cessione nella cartolarizzazione riguarda la “posizione attiva” del rapporto (il credito della banca verso il cliente), ma non trasferisce al veicolo la legittimazione passiva rispetto all’azione di indebito fondata sul rapporto originario.
La Cassazione censura la compensazione effettuata dalla Corte d’appello tra il credito della cessionaria (società veicolo) e il credito da indebito del correntista, precisando che:
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La legittimazione passiva all’azione di ripetizione resta in capo alla banca cedente, dalla quale provengono le poste indebite.
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Non è consentito operare compensazioni, nemmeno improprie, tra il credito del veicolo e il controcredito da indebito del correntista verso la banca, stante la separazione dei patrimoni e l’art. 1248 c.c. sulla compensazione in caso di cessione del credito.
Per la pratica, questo implica che:
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In presenza di cartolarizzazione, l’azione di indebito per conto corrente va diretta contro la banca originaria, non contro la società di cartolarizzazione.
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La pretesa restitutoria del cliente non “entra” nel patrimonio separato del veicolo; le eventuali somme dovute al cliente non possono essere compensate con il credito cartolarizzato.
4. Principi di diritto enunciati
L’ordinanza si chiude con quattro principi di diritto, che possono essere così sintetizzati in chiave applicativa:
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L’onere di allegazione e prova sulla natura delle rimesse su conto corrente grava sul correntista che agisce per la ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c.
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Tale onere comprende anche l’indicazione e la prova del limite dell’affidamento concesso dalla banca, elemento indispensabile per distinguere rimesse ripristinatorie (saldo entro fido) da rimesse solutorie (saldo oltre fido).
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Anche per le aperture di credito anteriori alla l. n. 154/1992, stipulabili per facta concludentia, è comunque necessario che risulti quantomeno l’ammontare dell’affidamento, ai fini della qualificazione delle rimesse.
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I crediti cartolarizzati ai sensi della l. n. 130/1999 costituiscono patrimonio separato della società veicolo; il debitore ceduto non può domandare, nei confronti della società di cartolarizzazione, il pagamento dell’indebito per somme non dovute sul conto corrente, azione che resta rivolta alla banca cedente.



