La Corte di Cassazione civile, Sez. I, con sentenza 23 settembre 2021 n. 25894, ha stabilito che la responsabilità della banca non può essere esclusa in virtù del mero riscontro della conformità della sottoscrizione allo specimen, dal momento che, in presenza di circostanze del caso concreto tali da suggerire, secondo le regole di diligenza cui è tenuto il mandatario, ulteriori controlli, l’omissione degli stessi integra un comportamento colposo ostativo alla configurabilità di una situazione di apparenza idonea a giustificare l’esonero della banca da detta responsabilità.

Polizze assicurative e TAEG: quando sono davvero rilevanti nel calcolo?
In una recente controversia decisa dal Tribunale di Roma, l’opponente aveva eccepito la non conformità del contratto di finanziamento, sostenendo che nel calcolo del TAEG