La VI sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 14043/2022, ha stabilito che è soggetta ad imposta ipotecaria e di bollo l’iscrizione delle formalità per la cancellazione dell’ipoteca giudiziale, ordinate dal giudice dell’esecuzione nel decreto di trasferimento conclusivo di una procedura di esecuzione immobiliare. La suprema Corte ha infatti ribadito che l’art. 47 del D.P.R. n. 602/1973 – rubricato «Gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche» – trova applicazione soltanto per le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti e di ipoteche, nonché dell’assegnazione prevista dall’art. 85, che siano richieste dal concessionario per la riscossione.
Eccezione di non specifica contestazione, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., relativamente ai dedotti saggi d’interesse illegittimi e non debenza degli interessi usurari in corso di rapporto
In caso di azione giudiziaria, con la quale si contesta mediante dettagliata relazione peritale l’applicazione di saggi interesse illegittimi nel corso di rapporti bancari, per