Il Collegio reputa condivisibile il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n°8770/2022, il quale colloca sul piano della nullità del contratto la tutela dell’investitore a fronte di un’operazione in derivati connotata da costi occulti: nullità che — è bene precisare — non è quella, virtuale (art. 1418 comma 1° c.c.), di cui si sono occupate le due note pronunce delle Sezioni Unite (nn°26724 e 26725 del 19.12.2007) per escludere che essa abbia a prospettarsi in caso di inosservanza degli obblighi informativi da parte dell’intermediario ma una nullità strutturale (art. 1418 comma 2° c.c.), inerente a elementi essenziali del contratto (nella pronuncia n°8770/2020 si richiama, a tale proposito, l’oggetto — punto 9.8 —, ma anche la causa del negozio -punto 9.3 – della sentenza).

Polizze assicurative e TAEG: quando sono davvero rilevanti nel calcolo?
In una recente controversia decisa dal Tribunale di Roma, l’opponente aveva eccepito la non conformità del contratto di finanziamento, sostenendo che nel calcolo del TAEG