Il Collegio reputa condivisibile il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n°8770/2022, il quale colloca sul piano della nullità del contratto la tutela dell’investitore a fronte di un’operazione in derivati connotata da costi occulti: nullità che — è bene precisare — non è quella, virtuale (art. 1418 comma 1° c.c.), di cui si sono occupate le due note pronunce delle Sezioni Unite (nn°26724 e 26725 del 19.12.2007) per escludere che essa abbia a prospettarsi in caso di inosservanza degli obblighi informativi da parte dell’intermediario ma una nullità strutturale (art. 1418 comma 2° c.c.), inerente a elementi essenziali del contratto (nella pronuncia n°8770/2020 si richiama, a tale proposito, l’oggetto — punto 9.8 —, ma anche la causa del negozio -punto 9.3 – della sentenza).

Finanziamenti “non riconosciuti” e tutela d’urgenza: il fumus non basta, serve il periculum
Nota di commento a Tribunale di Lecce, decreto 30 luglio 2026 (n. cronol. 111/2026, R.G. 4829/2026) Massima (non ufficiale) — Nel procedimento cautelare ex


