Segnalazione in CRIF e tutela d’urgenza: no alla cancellazione se il rischio è “a scadenza”

Nota a Tribunale di Firenze, sez. III civ., ordinanza 3 luglio 2026 (R.G. 6001/2026, giudice designato dott. Enrico D’Alfonso)

In sintesi

Il Tribunale di Firenze respinge il ricorso ex art. 700 c.p.c. con cui una società di capitali chiedeva la cancellazione immediata e retroattiva di una segnalazione negativa effettuata da un intermediario di credito al consumo in un Sistema di Informazioni Creditizie (SIC).

Due i passaggi che meritano attenzione:

  1. Sul fumus boni iuris: l’obbligo di preavviso di cui all’art. 125, comma 3, TUB opera soltanto a favore del consumatore; la società ricorrente, in quanto soggetto imprenditoriale, non può invocarlo. Inoltre, la segnalazione non era “a sofferenza”, ma nella categoria “rischi a scadenza”, fisiologica per i finanziamenti con scadenza contrattualmente predeterminata.
  2. Sul periculum in mora: il pregiudizio non è in re ipsa quando la segnalazione riguarda meri ritardi di pagamento, e ancor meno quando si tratti di censimento nei “rischi a scadenza”. Serve la prova concreta del diniego di credito causalmente ricollegabile alla segnalazione.

Esito: rigetto del ricorso e condanna della ricorrente alle spese di lite.

Il caso

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. una società lamentava di aver subito una segnalazione negativa relativa a un finanziamento di € 38.250,00, deducendone l’illegittimità sotto due profili: la regolarità dei pagamenti effettuati e, in ogni caso, il mancato ricevimento del preavviso previsto dall’art. 125 TUB e dagli artt. 11-13 del codice di condotta per i SIC.

Quanto al periculum, la ricorrente rappresentava che la segnalazione avrebbe bloccato una richiesta di finanziamento presentata a un altro istituto, con danno reputazionale ed economico imminente e irreparabile, destinato ad aggravarsi con il tempo.

L’intermediario resistente deduceva, per contro, la sussistenza di molteplici ritardi nei pagamenti a partire dalla rata con scadenza 5 giugno 2025, causati da “prelevamenti su c/c insoluto” documentati dall’estratto conto, nonché l’invio di un preavviso al debitore in data 15 settembre 2025, pur ritenuto non dovuto in assenza della qualità di consumatore. Eccepiva altresì la natura fisiologica della segnalazione per “rischi a scadenza” e l’insussistenza del periculum, in mancanza di prova del diniego di finanziamento.

Il gestore del SIC non si costituiva. Il Tribunale, in premessa, rilevava per di più che nessuna segnalazione risultava effettuata presso la Centrale dei Rischi di Banca d’Italia, essendo stata censita la sola posizione nel SIC privato: circostanza tutt’altro che marginale, considerato che parte della domanda cautelare era rivolta proprio verso Banca d’Italia.

La decisione

1) Il preavviso: onere della prova sull’intermediario, ma rilevanza limitata al consumatore

Il giudice compie un’operazione argomentativa in due tempi, di notevole interesse pratico.

Da un lato, riconosce che l’onere di provare l’invio e/o la ricezione del preavviso grava sull’intermediario, il quale nel caso concreto non aveva fornito alcuna evidenza del perfezionamento della comunicazione prodotta in giudizio (né prova di invio, né di ricezione), a fronte della contestazione della controparte.

Dall’altro, tuttavia, neutralizza tale rilievo: il preavviso, nel caso di specie, non era dovuto. L’art. 125 TUB, richiamato dalla stessa ricorrente, si riferisce ai soli contratti di credito stipulati da consumatori (secondo la definizione di cui all’art. 120-quinquies, lett. c, TUB). Il Tribunale richiama in tal senso Cass. civ., sez. I, 25 maggio 2021, n. 14382, secondo cui il profilo di legittimità della segnalazione in rapporto all’onere di preventivo avviso «assume rilievo unicamente ove si tratti di segnalazioni per operazioni di credito al consumo».

Si tratta di un’applicazione fedele dell’orientamento consolidato: il preavviso al cliente non consumatore non è presupposto di legittimità della segnalazione, ma adempimento di trasparenza, la cui violazione può al più rilevare sul piano risarcitorio, non su quello della cancellazione (Scuola superiore della magistratura, La Centrale dei Rischi della Banca d’Italia).

2) “Rischi a scadenza” non è “sofferenza”: la categoria di censimento conta

Il secondo passaggio è quello che, a nostro avviso, offre lo spunto più utile per la prassi difensiva.

Poiché la società ricorrente non contestava i ritardi nel pagamento delle rate, il Tribunale ritiene la segnalazione correttamente effettuata non in termini di “sofferenza” né di mancati pagamenti, bensì nella categoria dei “rischi a scadenza”, che include per definizione i finanziamenti con scadenza fissata contrattualmente e rimborso secondo modalità predeterminate.

Il rilievo è dirimente perché sposta l’oggetto del giudizio: non si discute di una qualificazione di insolvenza — che, come noto, presuppone uno stato «conclamato e non transitorio» e non può fondarsi sul ritardo di poche rate (Banca d’Italia, FAQ Centrale dei Rischi) — ma di un censimento neutro dell’esposizione.

3) Il periculum in mora non è in re ipsa

Da qui il corollario, il vero cuore dell’ordinanza. Il giudice ammette che possa discutersi della sussistenza di un pericolo in re ipsa a seguito di una illegittima segnalazione “a sofferenza”, trattandosi di classificazione tale da rendere «del tutto verosimile l’impossibilità di accesso al credito».

Ma tale automatismo non si estende a una segnalazione di meri ritardi nei pagamenti, e «meno ancora» a una segnalazione per “rischi a scadenza”. La concessione del credito, osserva il Tribunale, non è preclusa da segnalazioni di tale natura, «essendo il tutto rimesso alla valutazione, complessiva e in concreto, da parte del soggetto finanziatore»: il finanziamento potrebbe essere concesso, oppure negato per ragioni del tutto diverse (assenza di garanzie adeguate, esistenza di altri finanziamenti in corso, e così via).

Ne consegue l’onere probatorio, nel caso di specie non assolto: la ricorrente non aveva dimostrato che il finanziamento indicato in ricorso fosse stato effettivamente richiesto, che fosse stato negato proprio a causa della segnalazione contestata.

Osservazioni

  1. a) La graduazione del periculum secondo la categoria di censimento. L’ordinanza consegna un criterio operativo chiaro: nella tutela d’urgenza sulle banche dati creditizie il periculum si gradua in funzione della gravità della classificazione. Sofferenza, inadempimento persistente, ritardo, rischio a scadenza non sono equivalenti. Solo per il primo gradino è ipotizzabile un pregiudizio presunto; per gli altri occorre allegazione e prova specifica. È un correttivo alla prassi, non infrequente, di ricorsi cautelari costruiti su formule di stile sul “danno reputazionale”.
  2. b) L’onere della prova del diniego di credito. Per chi agisce, la lezione è netta: non basta affermare che una pratica di finanziamento sia stata bloccata. Occorre produrre la richiesta di finanziamento, la comunicazione di diniego e, idealmente, l’indicazione della motivazione riferita alla segnalazione. In mancanza, il nesso causale resta un’ipotesi.
  3. c) Un profilo che resta aperto: il codice di condotta SIC. La ricorrente aveva invocato, oltre all’art. 125 TUB, anche le disposizioni del codice di condotta per i sistemi di informazioni creditizie, che prevedono un preavviso di almeno quindici giorni prima che la prima segnalazione di ritardo divenga visibile nel SIC (CRIF, Come funzionano le segnalazioni in banca dati). Tale disciplina, di fonte diversa dall’art. 125 TUB, non è espressamente perimetrata dalla decisione. Il tema resta quindi giocabile — ma, alla luce dell’ordinanza, la sua eventuale violazione difficilmente potrà da sola sostenere il periculum, se la classificazione contestata è di livello non grave. La prova sul preavviso, in altri termini, incide sul fumus; non supplisce alla mancanza di prova del pregiudizio irreparabile.

Trib. Firenze, 3 luglio 2026

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