Finanziamenti “non riconosciuti” e tutela d’urgenza: il fumus non basta, serve il periculum

Nota di commento a Tribunale di Lecce, decreto 30 luglio 2026 (n. cronol. 111/2026, R.G. 4829/2026)

 

Massima (non ufficiale) — Nel procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. promosso dal consumatore che disconosce due contratti di credito perfezionati con firma digitale qualificata, il Tribunale di Lecce, pur riconoscendo astrattamente la sussistenza del fumus boni iuris, rigetta il ricorso per carenza del periculum in mora: trattandosi di diritti a contenuto e funzione esclusivamente patrimoniale, l’irreparabilità del pregiudizio va specificamente allegata e provata, o sotto il profilo della lesione di situazioni soggettive non patrimoniali indissolubilmente correlate al credito, o sotto quello dell’eccessivo scarto tra danno subito e danno risarcibile. Spese compensate per la particolarità della materia e la controvertibilità del fumus.

Il caso

Il ricorrente si rivolgeva al Tribunale di Lecce lamentando di subire, dal luglio 2025, due addebiti diretti SEPA mensili, in favore di un istituto di credito, riferiti a due contratti di prestito personale che affermava di non avere mai richiesto né sottoscritto. Dopo l’esercizio del diritto di accesso via PEC, la diffida alla restituzione delle somme e la denuncia-querela ai Carabinieri, chiedeva in via d’urgenza:

  • l’inibitoria di ogni ulteriore addebito diretto SEPA sul proprio conto corrente;
  • l’ordine di sospendere ogni iniziativa volta a considerarlo inadempiente;
  • l’astensione da qualunque segnalazione o aggiornamento negativo presso CRIF, Centrale Rischi e altri sistemi di informazione creditizia;
  • la fissazione del termine ex art. 669-octies c.p.c. per il merito (accertamento negativo del credito, ripetizione d’indebito, risarcimento del danno).

L’istituto resistente si costituiva deducendo la regolare conclusione dei due contratti mediante sottoscrizione con firma elettronica qualificata rilasciata da un prestatore di servizi fiduciari, previa apposita richiesta di attivazione del servizio di firma digitale compilata dallo stesso ricorrente, con evidenza del processo di identificazione, dei tracciati di firma e dei dati del certificato qualificato (rilasciato sulla base della carta d’identità del cliente). Deduceva altresì l’erogazione delle somme in favore del dealer per acquisti effettuati online e, soprattutto, l’insussistenza del periculum: azione proposta a un anno di distanza dal primo addebito, assenza di un danno imminente e irreparabile, pagamento regolare di tutte le rate e conseguente mancata attivazione di qualsiasi segnalazione.

La decisione

Il giudice monocratico articola la motivazione su due piani, con esito divergente.

Sul fumus boni iuris, la valutazione è astrattamente favorevole al ricorrente: a fronte del disconoscimento espresso dei contratti e della richiesta di attivazione della firma digitale, la resistente non ha fornito elementi probatori idonei a ricondurre al ricorrente quei documenti, essendo stata prodotta in giudizio soltanto una copia in formato pdf, della quale non è verificabile la firma digitale.

Sul periculum in mora, però, il ricorso viene rigettato. Il Tribunale aderisce all’orientamento prevalente della giurisprudenza di merito secondo cui, rispetto ai diritti di credito, l’irreparabilità del pregiudizio ex art. 700 c.p.c. è configurabile soltanto: (i) per i diritti a contenuto patrimoniale ma funzione non patrimoniale, ovvero quando la tutela sia diretta a salvaguardare situazioni soggettive non patrimoniali indissolubilmente e immediatamente correlate al credito — specificamente allegate e provate — quali il diritto all’integrità fisica, alla salute, a un’esistenza libera e dignitosa o, in ambito d’impresa, alla continuità aziendale; (ii) per i diritti a contenuto e funzione esclusivamente patrimoniale, solo se la durata del giudizio di merito lasci prevedere uno scarto eccessivo tra danno subito e danno risarcito, oppure una notevole complessità dell’accertamento del danno (richiamati, tra gli altri, Trib. Lecce 8 gennaio 2013; Trib. Nola 11 febbraio 2014; Trib. Udine 13 aprile 2010; Trib. Roma 9 dicembre 2002).

Nel caso concreto, nessuno dei due presupposti risultava allegato: il ricorrente non ha prospettato alcuna situazione soggettiva non patrimoniale suscettibile di pregiudizio irreparabile, né uno scarto eccessivo tra danno subito e danno risarcibile, considerato che il residuo esborso era pari a circa la metà del piano di ammortamento (dodici rate su venti già addebitate). Da qui il rigetto per carenza del presupposto di ammissibilità e la compensazione delle spese di lite, giustificata dalla particolarità della materia e dagli aspetti controversi inerenti al fumus.

Osservazioni

Il decreto è interessante proprio per la sua asimmetria: è una pronuncia che “dà ragione” al ricorrente sul piano probatorio e gli dà torto su quello dell’urgenza. Due spunti meritano attenzione.

  1. Il periculum non è una formula di stile. L’inibitoria degli addebiti SEPA e il divieto di segnalazione nei SIC sono richieste che di per sé attingono la sfera patrimoniale. Per superare il vaglio dell’art. 700 c.p.c. il ricorrente deve allegare e provare un pregiudizio ulteriore e qualificato: la segnalazione già effettuata o imminente e i suoi effetti reputazionali sull’accesso al credito, la lesione di interessi non patrimoniali, l’incidenza dell’esborso sulle condizioni di vita, l’eventuale complessità dell’accertamento del danno. Nel caso di specie ha giocato in senso opposto una circostanza di fatto: il ricorrente aveva sempre pagato – anche per non esporsi a segnalazioni – con la conseguenza, paradossale ma processualmente decisiva, che nessuna segnalazione era stata attivata e nessun pregiudizio imminente era in atto.
  2. Il fattore tempo. L’azione proposta a circa un anno dal primo addebito ha indebolito la prospettazione dell’urgenza. Nei disconoscimenti di finanziamenti e nelle contestazioni di segnalazioni creditizie la tempestività non è un dettaglio di stile: è un elemento costitutivo della tutela cautelare.

Trib. Lecce, 30.7.2026

Condividi:

Altri articoli