Il principio di diritto
Con l’ordinanza n. 25399, pubblicata il 16 settembre 2026, la Prima Sezione civile della Corte di cassazione affronta una questione in ordine alla quale – come la stessa Corte riconosce espressamente – «non constano specifici precedenti», enunciando il seguente principio di diritto:
«il contratto di mutuo costituisce atto negoziale a titolo oneroso oggetto di revocatoria a termini dell’art. 67, secondo comma, l. fall.; di conseguenza, il curatore del fallimento può eccepirne l’inefficacia a termini dell’art. 95, primo comma, l.fall. ai fini dell’esclusione del credito restitutorio basato sul titolo».
Una statuizione dalle conseguenze operative rilevantissime: il titolo contrattuale su cui si fonda la pretesa creditoria della banca può essere dichiarato inefficace nei confronti della massa in via di semplice eccezione, senza necessità di un’autonoma azione revocatoria, con conseguente esclusione integrale del credito restitutorio.
La vicenda processuale
Un istituto di credito aveva chiesto l’ammissione allo stato passivo di una S.r.l. in liquidazione fallita per € 300.000,00, in relazione a un finanziamento erogato il 4 giugno 2020 e assistito per l’80% da garanzia pubblica, già escussa per € 240.000,00.
Il giudice delegato aveva escluso il credito:
- per € 240.000,00, per intervenuta soddisfazione del creditore, non trovando applicazione l’art. 61, secondo comma, l.fall., non essendo il gestore del Fondo di garanzia coobbligato del fallito;
- per i residui € 60.000,00, avendo il curatore eccepito in via breve la revocatoria ex art. 67, primo comma n. 3), e secondo comma, l.fall., oltre a dedurre la concessione abusiva del credito.
Il Tribunale di Verona, con decreto depositato il 16 dicembre 2024, ha rigettato l’opposizione secondo il criterio della ragione più liquida, accogliendo l’eccezione revocatoria ex art. 67, secondo comma, l.fall.: il mutuo è atto a titolo oneroso e, in quanto tale, revocabile.
Sul piano soggettivo, il Tribunale ha valorizzato:
- la stipula del finanziamento nel semestre anteriore alla domanda di concordato con riserva (pubblicata il 23 luglio 2020), seguita dal deposito del piano il 29 gennaio 2021 e dalla dichiarazione di fallimento il 22 luglio 2022, «in un contesto di chiara consecuzione tra le procedure», con antergazione del periodo sospetto;
- il patrimonio netto negativo al 31 dicembre 2019 per € 1.877.859,00 e la perdita della continuità dichiarata in nota integrativa;
- la ragionevole presunzione che la banca, nel contesto pandemico, avesse acquisito una situazione patrimoniale aggiornata alla primavera 2020, pur essendo il bilancio 2019 stato pubblicato solo il 9 luglio 2020.
Il ricorso della banca, articolato in cinque motivi, è stato integralmente rigettato, nonostante le conclusioni del Pubblico Ministero favorevoli all’accoglimento del primo motivo.
Il cuore della decisione: non serve il pregiudizio, e non serve un atto dispositivo
La banca sosteneva una lettura restrittiva della nozione di atto a titolo oneroso revocabile: sarebbe necessario un atto dispositivo e, dunque, depauperativo del patrimonio del debitore. Il mutuo, che immette liquidità, non produrrebbe alcun effetto pregiudizievole; anzi, la revocatoria condurrebbe al risultato «paradossale» di rendere inefficace l’erogazione stessa.
La Corte respinge l’impostazione su tre piani.
- a) Il piano letterale e sistematico. L’art. 67, secondo comma, l.fall. colpisce «gli atti a titolo oneroso (…) se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento»: formula diversa e più ampia di quella della revocatoria ordinaria, che richiede «atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni» (art. 2901 c.c.). Nella revocatoria fallimentare il pregiudizio non è elemento della fattispecie, essendo in re ipsa (richiamo a Cass., Sez. U., n. 7028/2006). Tutti gli atti a titolo oneroso produttivi di effetti sul patrimonio, per quanto commercialmente leciti, diventano «anomali» nella logica concorsuale se compiuti nel periodo sospetto: «un qualsiasi titolo contrattuale di un atto oneroso è, quindi, passibile di declaratoria di inefficacia in sede concorsuale».
- b) Il piano dell’incremento del passivo. È irrilevante che il mutuo abbia prodotto un astratto beneficio per il debitore: la revocabilità discende dall’incremento del passivo conseguente all’insorgenza dell’obbligazione restitutoria di capitale e interessi. Qui la Corte costruisce un parallelismo di notevole interesse dogmatico con la fideiussione: richiamando Cass. n. 3462/2024 e Cass. n. 22051/2026, osserva che il mutuo è destinato a creare ulteriore passivo in danno degli altri creditori, così come la fideiussione aggrava la garanzia patrimoniale per debiti altrui — in entrambi i casi senza che il pregiudizio debba essere accertato.
- c) Il piano processuale. L’art. 95, primo comma, l.fall., consentendo al curatore di eccepire «l’inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione», legittima l’eccezione revocatoria in via breve in sede di verifica dello stato passivo, con effetto di esclusione del credito.
L’avvertimento che non va sottovalutato: l’art. 2033 c.c.
Il punto di maggiore rilievo pratico è la risposta all’argomento dell’effetto «paradossale». La Corte non lo nega: lo colloca sul piano degli effetti della declaratoria di inefficacia, precisando che essi «possono essere neutralizzati dal creditore in sede di ammissione allo stato passivo, quanto alla restituzione del capitale, con la domanda di indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ.)».
Nel caso di specie, però, tale domanda era stata dichiarata inammissibile per mancata riproposizione in sede di opposizione, con statuizione non impugnata e coperta da giudicato interno. Il credito, dunque, è andato integralmente perduto.
In buona sostanza, la domanda di restituzione ex art. 2033 c.c. va articolata in via subordinata già in domanda di ammissione e puntualmente riproposta in opposizione. Non si tratta di una cautela di stile, ma della sola strada residua per recuperare il capitale erogato.
Consecuzione delle procedure e antergazione del periodo sospetto
Il secondo e il terzo motivo contestavano l’applicazione del principio di consecuzione: diciotto mesi tra domanda di concordato e dichiarazione di fallimento escluderebbero l’identità dello stato di insolvenza.
La Corte dichiara il terzo motivo infondato (la motivazione non scende sotto il «minimo costituzionale» di Cass., Sez. U., n. 8053/2014) e il secondo inammissibile: la valutazione se il decorso di «soli diciotto mesi» sia ascrivibile alla medesima situazione di insolvenza rientra nella discrezionalità del giudice del merito e costituisce accertamento in fatto, non censurabile come violazione di legge. Un passaggio che consolida un orientamento sfavorevole a chi intenda contestare l’antergazione del periodo sospetto in sede di legittimità.
Finanziamenti garantiti da Stato e prudenza bancaria: il bonus argentarius non è in vacanza
Quarto e quinto motivo attaccavano il ragionamento presuntivo sulla scientia decoctionis, fondato – secondo la ricorrente – su fatti ignoti anziché noti.
La Corte li dichiara in parte inammissibili e in parte infondati, ma soprattutto li ritiene in contrasto con la propria giurisprudenza in tema di prudenza bancaria nei finanziamenti con garanzia pubblica Covid-19. Il percorso argomentativo merita attenzione:
- la Comunicazione della Commissione UE n. 2020/C 91 del 20 marzo 2020 consente l’aiuto alle imprese non in difficoltà al 31 dicembre 2019 e/o divenute tali per effetto della pandemia;
- l’art. 13, comma 1, lett. g), d.l. n. 23/2020 subordina la garanzia alla verifica che le esposizioni non siano deteriorate e che la banca, «sulla base dell’analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza»;
- il decreto liquidità, pertanto, non ha «esonerato le banche dalle ordinarie verifiche e prassi consolidate prodromiche all’erogazione del credito» (Cass. n. 26248/2024), ma ha anzi condizionato l’accesso alla garanzia pubblica a una verifica preventiva secondo le regole della sana e prudente gestione.
Ne consegue la piena legittimità della presunzione utilizzata dal Tribunale: proprio perché la banca, per accedere alla garanzia, doveva analizzare la situazione finanziaria del debitore, è verosimile che ne avesse acquisito una situazione patrimoniale aggiornata anteriore al deposito del bilancio 2019, dalla quale emergevano elementi sintomatici dell’insolvenza. La diligenza qualificata dell’istituto, valutata come bonus argentarius, si trasforma così nella premessa della prova presuntiva della conoscenza dello stato di insolvenza.
Osservazioni conclusive
La pronuncia merita segnalazione per almeno quattro ragioni.
- Ampliamento del perimetro oggettivo della revocatoria semestrale. Cade la lettura che circoscriveva l’art. 67, secondo comma, l.fall. agli atti dispositivi e depauperativi: la nozione di atto a titolo oneroso torna a essere autonoma rispetto a quella dell’art. 2901 c.c.
- Simmetria fra mutuo e fideiussione. L’argomento dell’aggravamento del passivo unifica le due fattispecie, con potenziale ricaduta su tutti i contratti che, pur non spogliando il debitore, ne appesantiscono la garanzia patrimoniale.
- Rafforzamento dell’eccezione in via breve. L’art. 95, primo comma, l.fall. — oggi trasfuso, quanto alla facoltà del curatore di eccepire l’inefficacia del titolo, nell’art. 204 CCII, mentre l’art. 67, secondo comma, l.fall. trova corrispondenza nell’art. 166, secondo comma, CCII — si conferma strumento processuale di straordinaria efficienza, che consente di neutralizzare il credito senza i tempi e i costi dell’azione revocatoria.
- Rischio sistemico sui finanziamenti Covid. La combinazione fra antergazione del periodo sospetto per consecuzione, presunzione di conoscenza fondata sugli obblighi istruttori del decreto liquidità ed eccezione revocatoria in via breve delinea uno scenario di significativa esposizione per gli istituti che, nella primavera 2020, hanno erogato finanziamenti garantiti a imprese già in tensione finanziaria.
Indicazioni operative
Per il ceto bancario:
- conservare e documentare l’istruttoria svolta all’atto dell’erogazione, in particolare la situazione patrimoniale acquisita e la valutazione di ragionevole rimborsabilità ex art. 13, comma 1, lett. g), d.l. n. 23/2020;
- proporre sempre, in via subordinata, la domanda di restituzione ex art. 2033 c.c., riproponendola espressamente nell’opposizione allo stato passivo;
- verificare con attenzione la collocazione temporale dell’erogazione rispetto a eventuali procedure concordatarie successive, in prospettiva di consecuzione.
Per la curatela:
- l’eccezione ex art. 67, secondo comma, l.fall. in via breve può oggi essere estesa al titolo negoziale del finanziamento, senza onere di prova del pregiudizio;
- resta centrale la prova della scientia decoctionis, che può essere costruita per presunzioni valorizzando gli obblighi istruttori imposti alla banca dalla disciplina delle garanzie pubbliche.



