Nota a Cass. civ., Sez. I, ord. 5 ottobre 2026, n. 26244 (Pres. Scoditti, Rel. Caprioli)
Massima (non ufficiale)
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dalla banca sul saldo passivo di conto corrente, il correntista che non si limiti a contestare il credito, ma deduca specifiche illegittimità degli addebiti e chieda la ripetizione dell’indebito, è onerato di produrre i contratti e la documentazione contabile completa, compresi gli estratti conto integrali, dei rapporti cui le contestazioni si riferiscono. In difetto, la richiesta di CTU è inammissibile perché esplorativa e le perizie di parte che si limitino ad affermare il superamento dei tassi soglia, senza conteggi e senza rinvio ai documenti, non consentono alcun accertamento. L’unitarietà o meno di più rapporti di conto corrente è un giudizio di fatto, sottratto al sindacato di legittimità.
Il caso
Una società e il suo fideiussore propongono opposizione al decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Asti aveva loro ingiunto il pagamento di € 61.683,45 in favore di una Cassa di Risparmio. Il Tribunale rigetta l’opposizione (sent. n. 519/2019) e la Corte d’Appello di Torino conferma (sent. n. 1308/2021).
La tesi difensiva dei correntisti si fondava su un presupposto preciso: i conti posti a base del monitorio non sarebbero stati rapporti autonomi, ma la prosecuzione di precedenti conti, intrattenuti senza soluzione di continuità. Su questa base veniva chiesta la ricostruzione unitaria delle movimentazioni e la restituzione di € 25.191,22 per usura oggettiva.
La Corte territoriale aveva escluso l’unitarietà valorizzando tre elementi: la diversa intestazione, le diverse filiali di riferimento e la sovrapposizione temporale (i nuovi conti erano stati aperti prima dell’estinzione dei precedenti); i giroconti tra un rapporto e l’altro erano stati qualificati come mere operazioni contabili. Ha poi osservato, con argomento autonomo, che dei conti precedenti non era stato prodotto alcun contratto, né alcun documento era allegato alle perizie di parte, e che le perizie stesse si limitavano ad affermare la violazione dei tassi soglia senza spiegare i conteggi. Sulla commissione di massimo scoperto, i contratti dei conti aperti nel 2013 non la prevedevano, sicché la questione della sua inclusione nel calcolo del TEG era irrilevante. Infine, sulla fideiussione conforme allo schema ABI, ha escluso la nullità integrale.
La decisione
La Cassazione dichiara inammissibili tutti e quattro i motivi. Il passaggio più utile per la pratica riguarda il primo.
I ricorrenti sostenevano che la Corte d’Appello avesse confuso l’onere della prova dell’attore in un ordinario giudizio di accertamento con quello dell’opponente a decreto ingiuntivo, il quale, pur attore in senso formale, è convenuto in senso sostanziale: spetta dunque alla banca provare esistenza e ammontare del credito.
La Corte non smentisce il principio, ma ne chiarisce il perimetro. Il giudice di merito aveva riferito l’onere di deposito documentale non alla prova del credito azionato dalla banca, bensì alle specifiche contestazioni formulate dall’opponente (continuità dei rapporti e illegittimità degli addebiti) e alla sua domanda restitutoria. Su quel terreno l’onere grava su chi allega i fatti. In più, l’unitarietà dei rapporti era stata negata con un accertamento in fatto e la ratio fondata sulla genericità delle contestazioni e delle perizie non era stata specificamente impugnata.
Sugli altri motivi:
- usura sopravvenuta (secondo motivo): la Corte d’Appello aveva escluso la rilevanza della questione di costituzionalità per l’assenza di prova della continuità dei rapporti e del conseguente superamento del tasso soglia; questa statuizione non è stata censurata;
- commissione di massimo scoperto (terzo motivo): la stessa parte ne fondava la rilevanza sull’unitarietà dei rapporti, già esclusa in fatto;
- fideiussione (quarto motivo): la censura non aggredisce la ratio della nullità soltanto parziale né quella della mancata allegazione della concreta applicazione delle clausole; la deduzione secondo cui la banca avrebbe escusso il fideiussore senza agire prima contro il debitore principale è nuova e non proponibile per la prima volta in sede di legittimità.
Osservazioni
- Opposizione a decreto ingiuntivo: la banca prova il credito, il correntista prova le sue contestazioni. È consolidato che, superata la fase monitoria, la banca che agisce per il saldo passivo debba documentare l’andamento del rapporto sin dall’origine: la Cassazione lo ha affermato, ad esempio, con la sentenza n. 18541/2013, secondo cui la produzione di estratti conto relativi alla sola fase più recente è “radicalmente inidonea” ad assolvere l’onere della banca (Asso CTU); nello stesso senso, sull’onere di integrare la produzione con gli estratti integrali, è richiamata Cass. 10 gennaio 2018, n. 371 (Lefebvre Giuffrè). Il quadro cambia quando l’opponente non si limita a negare il credito ma introduce una propria domanda di ripetizione: in tal caso anche il correntista deve dimostrare il proprio credito con la produzione di tutti gli estratti conto, come affermato da Cass. 2 maggio 2019, n. 11543 (Lefebvre Giuffrè). Con domande contrapposte, ciascuna parte è onerata della prova della propria pretesa (Cass. ord. 7 agosto 2023, n. 24032, Diritto Pratico). L’ordinanza in commento si colloca esattamente su questa linea: il riparto dell’onere probatorio segue i fatti allegati, non la posizione formale delle parti.
- Il contenuto dell’onere del correntista. Il correntista che agisce in ripetizione deve provare sia i pagamenti sia l’assenza di una valida causa debendi, documentando l’andamento del rapporto con gli estratti conto (Cass. n. 9201/2015, n. 20693/2016 e n. 24948/2017, richiamate in ilCaso.it), e deve produrre il contratto contenente le clausole contestate (Cass. ord. 29 agosto 2023, n. 25417, Diritto Pratico). Più di recente è stato precisato che non può invocarsi il principio di vicinanza della prova per spostare l’onere sulla banca, poiché ciascuna parte acquisisce la disponibilità del documento al momento della sottoscrizione (Cass. ord. 12 marzo 2026, n. 5616, Diritto Pratico). Nel caso deciso, la Corte d’Appello aveva sottolineato proprio che l’appellante era “certamente nella disponibilità” della documentazione.
Il rigore va però letto insieme agli ammorbidimenti elaborati dalla giurisprudenza. L’incompletezza degli estratti non preclude in assoluto la ricostruzione del saldo, che può partire dal saldo a debito del primo estratto disponibile, dato più sfavorevole all’attore (Cass. ord. 27 dicembre 2022, n. 37800, Diritto.it). Il correntista non è necessariamente tenuto a produrre tutti gli estratti dall’inizio del rapporto se allega i fatti costitutivi solo a partire da un certo periodo (Cass. 15 febbraio 2024, n. 4214, Doctrine). Nel caso in esame, tuttavia, mancava ben altro: non erano stati prodotti nemmeno i contratti dei rapporti che si pretendeva di unificare, e la domanda era costruita proprio su quella unificazione.
- La CTU non salva le contestazioni generiche. Che la consulenza tecnica non possa sopperire alle carenze probatorie della parte è principio risalente (tra le altre, Cass. n. 5422/2002, n. 15219/2007 e n. 3130/2011, richiamate in EClegal) e ribadito in materia bancaria da Cass. ord. n. 10967/2024, secondo cui la CTU non può essere disposta “al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume violato” (LexCED).
Il tema va coordinato con le Sezioni Unite n. 3086 del 1° febbraio 2022, che hanno riconosciuto al consulente contabile ex art. 198 c.p.c., previo consenso delle parti, il potere di acquisire anche documenti diretti a provare fatti principali (Diritto e Giustizia). Si tratta di un’apertura importante, ma non risolutiva quando, come qui, il difetto è a monte: contestazioni “del tutto generiche” e perizie di parte prive di conteggi e di rinvio ai documenti. Senza allegazioni specifiche manca lo stesso oggetto dell’indagine tecnica.
- Usura sopravvenuta e CMS: questioni assorbite dal fatto. Il secondo e il terzo motivo evocavano due grandi arresti delle Sezioni Unite. La sentenza n. 24675/2017 ha escluso che il sopravvenuto superamento della soglia in corso di rapporto determini la nullità o l’inefficacia della clausola sugli interessi validamente pattuita (Ministero della Giustizia, Massimario). La sentenza n. 16303/2018 ha stabilito, per i rapporti anteriori all’art. 2-bis d.l. n. 185/2008, la separata comparazione di TEG e CMS con le rispettive soglie e la compensazione con il “margine” degli interessi (EC News). La Cassazione non entra nel merito di nessuno dei due temi: la loro rilevanza dipendeva dall’unitarietà dei rapporti, esclusa in fatto, e i conti aperti nel 2013 non prevedevano la CMS.
Va segnalato che, sui rapporti di apertura di credito, una parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto contraria a buona fede la perdurante pretesa di interessi divenuti superiori alla soglia, con obbligo di restituire l’eccedenza (App. Firenze, 4 aprile 2025, n. 627, commentata su Diritto Bancario). Si tratta di argomenti che, anche quando astrattamente spendibili, presuppongono comunque la prova documentale del superamento della soglia.
- Fideiussioni ABI: la nullità parziale va allegata in concreto. La Corte d’Appello si era mossa nel solco di Cass. SS.UU. 30 dicembre 2021, n. 41994, secondo cui le fideiussioni a valle dell’intesa vietata sono nulle limitatamente alle clausole riproduttive dello schema, salvo una diversa volontà delle parti (Altalex). L’ordinanza conferma la conseguenza pratica: chiedere la nullità integrale della garanzia, senza allegare che le clausole censurate abbiano trovato concreta applicazione né quali effetti produrrebbe la loro espunzione, significa proporre un’eccezione priva di interesse. Nel caso concreto la questione era stata peraltro sollevata soltanto in comparsa conclusionale.
- La tecnica del ricorso. L’ordinanza è anche una lezione di tecnica impugnatoria. Tutti i motivi naufragano per la stessa ragione: non aggrediscono ciascuna delle rationes decidendi autonome della sentenza impugnata, oppure ripropongono come questione di diritto un accertamento di fatto. La doglianza sull’escussione del fideiussore senza previa azione contro il debitore principale, mai sottoposta al giudice di merito, è stata dichiarata nuova.
Indicazioni operative
Per il correntista che intende opporsi a un decreto ingiuntivo bancario:
- distinguere la difesa (contestazione del credito, il cui onere resta sulla banca) dalla domanda riconvenzionale di ripetizione o di ricalcolo, che sposta su di sé l’onere della prova;
- depositare sin dal primo atto i contratti e gli estratti conto dei rapporti contestati, attivando per tempo l’art. 119, comma 4, TUB se la documentazione non è disponibile;
- se si sostiene la continuità tra più conti, documentarla con elementi oggettivi (giroconti, saldi riportati, identità di intestazione e di filiale);
- depositare una perizia di parte con conteggi trimestrali verificabili e rinvio puntuale ai documenti: la richiesta di CTU deve servire a verificarli, non a sostituirli.
Per la banca opposta:
- produrre comunque gli estratti integrali dall’apertura del rapporto, perché il proprio onere probatorio non viene meno per effetto delle carenze dell’opponente;
- eccepire tempestivamente la genericità delle contestazioni e il carattere esplorativo della CTU;
- sulle fideiussioni conformi allo schema ABI, verificare se le clausole censurate abbiano avuto concreta applicazione nel caso specifico.



