Mutuo con deposito cauzionale: la quietanza notarile basta, il titolo esecutivo regge

Nota a Cass. civ., Sez. III, ord. 12 ottobre 2026, n. 26697 (Pres. De Stefano, Rel. Giannitti)

Massime (non ufficiali)

  1. Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo e della sua idoneità a costituire titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., la traditio e la conseguente disponibilità giuridica della somma si realizzano anche quando l’importo, contestualmente erogato e accreditato, sia immediatamente costituito in deposito cauzionale infruttifero presso la banca mutuante, a garanzia delle obbligazioni contrattuali o del consolidamento dell’ipoteca: la costituzione della cauzione presuppone che il mutuatario abbia già acquisito la disponibilità della somma e ne abbia disposto.
  2. Nel mutuo bancario, la mancata menzione dell'”ammortamento alla francese”, dell’algoritmo di calcolo o del piano di rimborso non determina la nullità per indeterminatezza della clausola sugli interessi né la violazione degli obblighi di trasparenza, se il contratto indica capitale, durata, periodicità delle rate e TAN.
  3. La divergenza tra le condizioni pattuite e quelle in concreto applicate nell’esecuzione del rapporto non integra la nullità ex art. 117, comma 7, TUB, che sanziona solo la mancanza o l’assoluta indeterminatezza del tasso scritto, ma attiene all’adempimento e può fondare soltanto una domanda di ripetizione o risarcitoria, da proporre espressamente e tempestivamente.

Il caso

Nel luglio 2002 un mutuatario stipula con atto notarile un mutuo condizionato ipotecario di € 63.500. Il contratto contiene la quietanza della somma (artt. 1.1 e 1.3) e, all’art. 2.1, la contestuale costituzione dell’importo in deposito cauzionale infruttifero presso la banca, svincolato con operazione contabile dell’8-9 agosto 2002 e con valuta retrodatata alla data di stipula.

Il mutuatario paga regolarmente per tredici anni, poi si interrompe. Nel 2017 il creditore notifica precetto per € 16.194,87. Nell’opposizione il debitore sostiene che il mutuo non si sarebbe mai perfezionato, perché le somme sarebbero rimaste vincolate presso la banca: si tratterebbe, in realtà, di una promessa di mutuo ex art. 1822 c.c., inidonea a fondare l’esecuzione. In subordine chiede il ricalcolo del debito ai tassi sostitutivi ex art. 117, comma 7, TUB.

Il Tribunale di Pavia, sulla base della CTU contabile, riduce il precetto a € 13.546,82 ma conferma la validità del titolo. La Corte d’Appello di Milano (sent. n. 2785/2023) rigetta l’appello e la richiesta di rinnovazione della CTU.

La decisione

La Cassazione rigetta il ricorso in tutti i suoi quattro motivi.

Sul titolo esecutivo (primo e secondo motivo), la Corte si richiama espressamente alle Sezioni Unite n. 5968/2025 e ai precedenti di sezione n. 25632/2017 e n. 38331/2021. La traditio non richiede la consegna fisica del denaro: basta che la somma esca dal patrimonio della banca ed entri nella sfera giuridica del mutuatario. La contestuale costituzione della somma in deposito cauzionale, a garanzia degli adempimenti legati all’iscrizione e al consolidamento dell’ipoteca ex art. 39 TUB, “non nega la realità del contratto, bensì la presuppone”, perché è un atto di disposizione compiuto dal mutuatario stesso. Il successivo svincolo è solo la fase esecutiva della garanzia: non sposta il momento del perfezionamento e non trasforma il mutuo in una promessa di mutuo. Il tutto risultava da atto pubblico notarile, con fede privilegiata fino a querela di falso ex art. 2700 c.c.

Sul terzo motivo (trasparenza, determinatezza, usura, TAEG/ISC), la Corte lo dichiara inammissibile per la commistione di censure eterogenee e per difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., non essendo state trascritte le osservazioni del consulente di parte né indicato dove fossero state riproposte. Aggiunge però che il motivo sarebbe comunque infondato, enunciando i principi di cui alle massime 2 e 3.

Il quarto motivo è inammissibile: non si tratta di travisamento della prova, che presuppone un errore percettivo e non valutativo, ma di una richiesta di nuova lettura della CTU, preclusa in sede di legittimità.

Osservazioni

  1. La Terza Sezione si allinea alle Sezioni Unite. L’ordinanza rileva anche per la sezione che la pronuncia. È stata infatti la stessa Terza Sezione, con la sentenza 3 maggio 2024, n. 12007 (Pres. De Stefano, Est. Tatangelo), ad affermare che non è idoneo titolo esecutivo il mutuo notarile da cui risulti che la somma “è immediatamente rientrata nella disponibilità del mutuante”, in assenza di un ulteriore atto in forma solenne che ne attesti lo svincolo (il Caso.it). Quell’arresto, che aveva portato diversi tribunali a sospendere l’efficacia esecutiva di mutui fondiari con deposito cauzionale (il Caso.it), è stato superato dalle Sezioni Unite 6 marzo 2025, n. 5968. Secondo il loro principio di diritto, il mutuo è titolo esecutivo ogni volta che la somma sia stata messa a disposizione del mutuatario, “quand’anche con mera operazione contabile”, e questi abbia assunto un obbligo “univoco, espresso ed incondizionato” di restituirla, senza bisogno di un nuovo atto pubblico che attesti lo svincolo (Judicium; testo su cortedicassazione.it). L’ordinanza in commento, con un collegio di cui fanno parte sia il Presidente sia l’estensore della n. 12007/2024, applica quel principio senza riserve. La giurisprudenza di merito successiva va nella stessa direzione: tra le altre, Trib. Palermo 22 dicembre 2025, n. 5156 (Doctrine) e Trib. Spoleto 13 aprile 2026, n. 169 (Doctrine).
  2. Il valore della quietanza notarile. Il ricorrente aveva sostenuto che la clausola di quietanza fosse una formula di stile predisposta dalla banca e superabile con prova contraria documentale (estratto conto e contabile di erogazione). La Corte non entra nella distinzione tra ciò che il notaio attesta direttamente e ciò che si limita a ricevere come dichiarazione delle parti: le due cose, nel caso concreto, convergevano. Oltre alla quietanza, c’era l’atto di disposizione del mutuatario (la costituzione della cauzione), c’era l’estratto conto non contestato con lo svincolo e c’erano tredici anni di rate pagate. Chi contesta la traditio dovrà quindi fare i conti con l’intero quadro documentale, non solo con la clausola.
  3. Il limite: l’esigibilità del credito. Il principio non chiude ogni spazio difensivo. Resta il requisito della certezza, liquidità ed esigibilità del credito ex art. 474 c.p.c. Una pronuncia di merito commentata su Diritto del Risparmio ha escluso l’idoneità esecutiva di un mutuo, pur perfezionato, nel quale l’inizio dell’ammortamento e l’obbligo di rimborso erano agganciati allo svincolo del deposito, che però non risultava documentato né nel contratto né in un atto in forma solenne (Diritto del Risparmio). Nel caso deciso dalla Cassazione il problema non si poneva: lo svincolo era avvenuto un mese dopo la stipula, con valuta retrodatata, ed era provato documentalmente. La distinzione resta però centrale: il perfezionamento del mutuo è una cosa, l’attualità dell’obbligo di restituzione è un’altra.
  4. Ammortamento alla francese e TAN. Sul secondo principio la Corte applica le Sezioni Unite 29 maggio 2024, n. 15130. Secondo queste ultime, nel mutuo a tasso fisso con ammortamento alla francese standard, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composta non determina nullità, né per indeterminatezza dell’oggetto né per violazione della trasparenza, quando il contratto indica importo erogato, durata, periodicità del rimborso e tasso (NJus). L’ordinanza ne ricava un principio di portata generale: TAN, capitale, durata e periodicità sono “matematicamente sufficienti” a determinare in modo univoco quota capitale e quota interessi di ogni rata.
  5. ISC/TAEG: indicatore, non prezzo. La Corte conferma anche l’irrilevanza, ai fini della validità, dell’omessa o inesatta indicazione dell’ISC/TAEG. Sul punto si veda Cass. ord. 14 febbraio 2023, n. 4597: l’ISC è un indicatore sintetico del costo complessivo che non rientra tra i “tassi, prezzi e condizioni” sanzionati dall’art. 117 TUB. La sua erronea indicazione è violazione di una regola di condotta e può dar luogo solo a responsabilità precontrattuale o contrattuale, salvo quanto previsto per il credito ai consumatori dall’art. 125-bis, comma 6, TUB (Ex Parte Creditoris).
  6. Il passaggio più utile: nullità genetica e difformità esecutiva. Merita attenzione la precisazione con cui la Corte chiude il terzo motivo. Se la banca, nel corso del rapporto, applica condizioni diverse da quelle scritte (per esempio interessi su valute o spese non pattuite), non c’è nullità ex art. 117, comma 7, TUB. La sostituzione con i tassi BOT presuppone infatti un difetto genetico, cioè la mancanza o l’assoluta indeterminatezza del tasso nel contratto. Si tratta invece di un inadempimento, che legittima la ripetizione dell’indebito o il risarcimento, purché la domanda sia proposta “espressamente e tempestivamente”. Le conseguenze processuali sono rilevanti: chiedere il ricalcolo ai tassi sostitutivi per contestare addebiti in corso di rapporto significa sbagliare rimedio.
  7. Tecnica del ricorso. Come spesso accade nel contenzioso bancario, anche qui i motivi cadono prima per ragioni di forma che di merito. Un’unica censura che mette insieme trasparenza, indeterminatezza, saggio legale, usura e vizi di motivazione non consente alla Corte di individuare la norma violata e la ratio aggredita (Cass. SS.UU. n. 9100/2015, richiamata nell’ordinanza). Richiamare le osservazioni del CTP senza trascriverle viola l’onere di specificità. Contestare la condivisione della CTU da parte del giudice di merito non è travisamento della prova.

Cass. n. 26697-2026

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