La Corte di Cassazione sez. VI Civile – L, con ordinanza n. 11050/20 depositata il 10 giugno, ha respinto la pretesa risarcitoria avanzata dal lavoratore nei confronti della propria azienda. Corretto, secondo i Giudici, l’ordine di servizio con cui il dipendente è stato trasferito dagli uffici amministrativi al servizio di portineria. Decisiva la constatazione che il lavoratore non abbia conseguito la necessaria professionalizzazione.

Polizze assicurative e TAEG: quando sono davvero rilevanti nel calcolo?
In una recente controversia decisa dal Tribunale di Roma, l’opponente aveva eccepito la non conformità del contratto di finanziamento, sostenendo che nel calcolo del TAEG