La Corte di Cassazione sez. VI Civile -3, con ordinanza n. 10926/20 depositata il 9 giugno, ha definitivamente stabilito l’obbligo per un uomo di versare circa 3mila euro alla sua oramai ex fidanzata. Accertato che è stato lui a rompere la promessa di matrimonio, comunicando questa clamorosa decisione a solo una settimana dalla cerimonia. La cifra stabilita dai giudici deve coprire le spese sostenute dalla donna, a partire dall’acquisto dell’abito, e consentirle anche di adempiere, almeno in parte, alle obbligazioni assunte in funzione delle nozze.

Finanziamenti “non riconosciuti” e tutela d’urgenza: il fumus non basta, serve il periculum
Nota di commento a Tribunale di Lecce, decreto 30 luglio 2026 (n. cronol. 111/2026, R.G. 4829/2026) Massima (non ufficiale) — Nel procedimento cautelare ex


