La Corte di Cassazione, sez. I Penale, con sentenza n. 23819/20 depositata l’11 agosto, ha stabilito che sono ammissibili i colloqui con i congiunti dei detenuti sottoposti al regime differenziato disciplinato dall’art. 41-bis ord. pen., da eseguirsi mediante la piattaforma Skype for business, ciò in ragione del fatto che detti colloqui sono registrabili e controllabili da postazione remota, in modo tale da rispettare le restrizioni cui sono sottoposti i detenuti al c.d. “carcere duro”.

Polizze assicurative e TAEG: quando sono davvero rilevanti nel calcolo?
In una recente controversia decisa dal Tribunale di Roma, l’opponente aveva eccepito la non conformità del contratto di finanziamento, sostenendo che nel calcolo del TAEG