La sezione Lavoro della Cassazione Civile, con sentenza n°13863 del 18/06/2014, ha statuito che il lavoratore che asserisce di aver subito un infortunio o una malattia riconducibile all’attività lavorativa svolta, deve poter dimostrare l’esistenza del danno e le violazioni delle clausole contrattuali del datore di lavoro che hanno portato a tale danno.
Nella fattispecie è stato rifiutato il risarcimento danni per l’aggravamento di una patologia cardiaca di un bancario causata, a suo dire, dal grande stress lavorativo dovuto agli orari prolungati e al luogo soggetto a rapine. Non avendo il lavoratore allegato nè provato la negligenza della banca la sua richiesta è stata respinta.

Finanziamenti “non riconosciuti” e tutela d’urgenza: il fumus non basta, serve il periculum
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