La Corte di Cassazione civile, Sez. I, con ordinanza 21 giugno 2021 n. 17634, ha stabilito che relativamente ai contratti di finanziamento iniziati prima dell’entrata in vigore della Delibera CICR 9.2.2000, anche a seguito dell’illegittimità costituzionale dell’art. 25, comma 3, d.lgs. 342/1999 (Corte cost. n. 425/2000) è richiesta una specifica pattuizione scritta delle nuove modalità di capitalizzazione, non essendo sufficienti, al riguardo, la comunicazione delle stesse e la loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il mutuo, stipulato per ripianare una pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso la banca mutuante, non è nullo
La Corte di Cassazione, adita dal mutuatario che aveva proposto opposizione all’esecuzione afferma quanto segue: 1) In primo luogo, rilevato che, nell’atto pubblico di mutuo,