La Corte di cassazione ha ribadito che “in tema di anticipazione su ricevute bancarie regolata in conto corrente con mandato all’incasso, è onere della banca mandataria provare di avere eseguito il contratto secondo buona fede e, conseguentemente, che l’eventuale mancato incasso del credito dal terzo sia stato dovuto a causa ad essa non imputabile“.

Eccezione di non specifica contestazione, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., relativamente ai dedotti saggi d’interesse illegittimi e non debenza degli interessi usurari in corso di rapporto
In caso di azione giudiziaria, con la quale si contesta mediante dettagliata relazione peritale l’applicazione di saggi interesse illegittimi nel corso di rapporti bancari, per