La Corte di Cassazione civile, sez. I, con sentenza del 18 ottobre 2021 n. 28646, ha stabilito che l’accertamento dell’insussistenza del diritto all’assegno divorzile comporta che lo stesso non sia dovuto dal momento giuridicamente rilevante in cui – salva la possibilità della fissazione di un diverso termine, giusta l’art. 4, comma 13, della legge n. 898 del 1970, come modificato dal d.l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005 – la sua iniziale attribuzione, avente natura costitutiva, decorre; momento coincidente con il passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale.

Eccezione di non specifica contestazione, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., relativamente ai dedotti saggi d’interesse illegittimi e non debenza degli interessi usurari in corso di rapporto
In caso di azione giudiziaria, con la quale si contesta mediante dettagliata relazione peritale l’applicazione di saggi interesse illegittimi nel corso di rapporti bancari, per