La Corte di Cassazione civile, sez. I, con sentenza del 18 ottobre 2021 n. 28646, ha stabilito che l’accertamento dell’insussistenza del diritto all’assegno divorzile comporta che lo stesso non sia dovuto dal momento giuridicamente rilevante in cui – salva la possibilità della fissazione di un diverso termine, giusta l’art. 4, comma 13, della legge n. 898 del 1970, come modificato dal d.l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005 – la sua iniziale attribuzione, avente natura costitutiva, decorre; momento coincidente con il passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale.
È valido il mutuo senza Tan se, dal set documentale, si può risalire alle condizioni economiche
È da ritenersi, quindi, che il TAN del finanziamento, sebbene non esplicitamente indicato, possa essere determinabile sulla base del TAEG e degli altri valori riportati