Il Tribunale di Verona, Sez. III civile, con sentenza dell’8 luglio 2021, ha stabilito la sussistenza della responsabilità della banca alla quale il correntista si sia rivolto per rendere il “bene emissione” di un assegno, poi rivelatosi irregolare, in caso di verifica negligente circa la bontà del titolo. Aderendo a quell’indirizzo che ravvisa un obbligo di protezione da “contatto sociale”, viene chiarito come, ove accetti di compiere la verifica tramite interlocuzione con la banca emittente, la negoziatrice andrà esente da responsabilità solo ove la effettui con dovuta diligenza, ai sensi dell’art. 1176, comma 2 c.c.
È valido il mutuo senza Tan se, dal set documentale, si può risalire alle condizioni economiche
È da ritenersi, quindi, che il TAN del finanziamento, sebbene non esplicitamente indicato, possa essere determinabile sulla base del TAEG e degli altri valori riportati