La Corte di Cassazione Civile sez. I, con sentenza n°8029 del 22/04/2020, ha stabilito che il riconoscimento di un minore, concepito mediante il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, da parte di una donna legata in unione civile con quella che lo ha partorito, ma non avente alcune legame biologico con il minore, si pone in contrasto con l’art. 4, comma 3, l. n. 40/04 e con l’esclusione del ricorso alle predette tecniche da parte delle coppie omosessuali, non essendo consentita, al di fuori dei casi previsti dalla legge, la realizzazione di forme di genitorialità svincolate da un rapporto biologico, con i medesimi strumenti giuridici previsti per il minore nato nel matrimonio o riconosciuto.

Finanziamenti e piani di ammortamento: il Tribunale di Firenze conferma la linea delle Sezioni Unite
Il Tribunale di Firenze, con sentenza n°4127 del 23.12.2024, s’inserisce nel solco tracciato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n°15340/2024 e