La Corte di Cassazione sez. VI Civile – 3, con ordinanza n. 10929/20 depositata il 9 giugno, ha stabilito che Ai sensi dell’art. 122, comma 3, cod.ass., la copertura assicurativa viene meno dal giorno successivo a quello in cui è stata presentata denuncia alla pubblica sicurezza; fino al momento della presentazione della denuncia e per il giorno in cui essa viene presentata la garanzia è ancora operativa.

Il mutuo, stipulato per ripianare una pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso la banca mutuante, non è nullo
La Corte di Cassazione, adita dal mutuatario che aveva proposto opposizione all’esecuzione afferma quanto segue: 1) In primo luogo, rilevato che, nell’atto pubblico di mutuo,