Azione di ripetizione fa rima con prescrizione

La Corte di Cassazione afferma che, in materia di rapporti bancari, a fronte dell’eccezione di prescrizione del credito a decorrere dalle singole rimesse, sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell’indebito proposta dal correntista, grava su quest’ultimo la prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate ma il giudice è comunque tenuto a valorizzare la prova della stipula di un contratto di apertura di credito purché ritualmente acquisita, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista perché la deduzione circa l’esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato da un’apertura di credito, costituisce un’eccezione in senso lato e non in senso stretto.

Cass. n. 9806-2023

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