La Corte di Cassazione civile, sez. III, con ordinanza del 6 novembre 2020 n. 24950, ha stabilito che In caso di azione revocatoria ex art. 67, comma 1 n. 1, legge fallim., l’acquirente può eccepire la simulazione del prezzo per contestare lo squilibrio della prestazione dedotto dalla curatela; tuttavia, l’accordo simulatorio deve risultare da una controdichiarazione avente data certa, che ne dimostri sia la formazione prima della dichiarazione di fallimento, sia il perfezionamento in epoca anteriore o coeva alla stipulazione dell’atto simulato. Qualora, la dichiarazione risulti stipulata successivamente all’atto di vendita, non è idonea a dimostrare la simulazione. Laddove la prova della simulazione sia data da una serie di documenti tra loro collegati, è necessario che ciascuno di essi rechi data certa anteriore al fallimento.

La consulenza tecnica d’ufficio non può servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l’onere di dimostrare i fatti oggetto di causa
La CTU non può avere carattere esplorativo, cioè non può servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l’onere probatorio; si osserva