La Corte di Cassazione civile, sez. III, con ordinanza del 6 novembre 2020 n. 24950, ha stabilito che In caso di azione revocatoria ex art. 67, comma 1 n. 1, legge fallim., l’acquirente può eccepire la simulazione del prezzo per contestare lo squilibrio della prestazione dedotto dalla curatela; tuttavia, l’accordo simulatorio deve risultare da una controdichiarazione avente data certa, che ne dimostri sia la formazione prima della dichiarazione di fallimento, sia il perfezionamento in epoca anteriore o coeva alla stipulazione dell’atto simulato. Qualora, la dichiarazione risulti stipulata successivamente all’atto di vendita, non è idonea a dimostrare la simulazione. Laddove la prova della simulazione sia data da una serie di documenti tra loro collegati, è necessario che ciascuno di essi rechi data certa anteriore al fallimento.

Finanziamenti “non riconosciuti” e tutela d’urgenza: il fumus non basta, serve il periculum
Nota di commento a Tribunale di Lecce, decreto 30 luglio 2026 (n. cronol. 111/2026, R.G. 4829/2026) Massima (non ufficiale) — Nel procedimento cautelare ex


