Bancarotta documentale: il malfunzionamento del supporto informatico può costare la condanna

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 45044/2022, nell’ambito di un procedimento per bancarotta documentale semplice, ha confermato che la possibilità consentita dall’ art. 2215-bis c.c. (introdotto dalla l. n. 2 del 2009 e che ha recepito la disciplina originariamente configurata dall’art. 7 comma 4-ter, L. n. 489/1994) di tenere i libri, i repertori, le scritture e la documentazione con strumenti informatici non esime l’amministratore della società dall’adempimento degli obblighi di legge, relativi alla tenuta dei libri contabili e, quindi, dall’obbligo del puntuale aggiornamento dell’esercizio corrente, della veridicità delle singole attestazioni dei libri contabili nonché della loro conservazione, preordinata alla consultazione in qualunque momento degli stessi, come previsto dal secondo comma dell’articolo citato, rimanendo integrato altrimenti il reato di cui all’art. 217, comma 2, legge fall. È dunque compito dell’amministratore prevenire l’eventuale malfunzionamento del dispositivo nel quale vengono tenuti i libri contabili predisponendo anche modalità alternative o concorrenti di conservazione (stampa cartacea, backup su autonomo supporto ecc.) e comunque reagire tempestivamente a tale malfunzionamento, provvedendo, qualora possibile, al recupero dei dati.

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