Bancarotta fraudolenta documentale: la sola mancanza della contabilità non prova l’elemento soggettivo

La Corte di Cassazione penale, Sez. V, con sentenza del  21 gennaio 2021 n. 2483, ha stabilito che gli elementi dai quali desumere la sussistenza del dolo nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale non possono coincidere con la scomparsa dei libri contabili o con la tenuta degli stessi in modo  tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, che rappresentano semplicemente gli eventi fenomenici, dal cui verificarsi dipende l’integrazione dell’elemento oggettivo del reato, ma devono ricercarsi circostanze di fatto ulteriori, in grado di illuminare la ratio dei menzionati eventi alla luce della finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori o della consapevolezza che l’irregolare tenuta della documentazione contabile è in grado di arrecare pregiudizio alle ragioni del ceto creditorio.

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