La Corte di Cassazione, con ordinanza del 7 luglio 2022 n. 21564, ha stabilito che in presenza di contestazioni sulla funzionalità del sistema di misurazione incombe sul somministrante l’onere di dare la prova della funzionalità del contatore. Se il somministrante ha assolto a tale onere probatorio, il consumatore„ ove lamenti l’eccessività dei consumi rilevati, è tenuto a provare, per liberarsi dall’obbligo di pagare il corrispettivo richiesto, che il consumo risultante come elevato, sulla base di un contatore funzionante, è dipeso da cause esterne alla sua volontà e non a lui imputabili.
È valido il mutuo senza Tan se, dal set documentale, si può risalire alle condizioni economiche
È da ritenersi, quindi, che il TAN del finanziamento, sebbene non esplicitamente indicato, possa essere determinabile sulla base del TAEG e degli altri valori riportati