La Corte di Cassazione sez. Sezioni Unite Penali, con sentenza n. 13178/20 depositata il 28 aprile, ha riservato una maggiore tutela a mercato e concorrenza stabilendo che calci, sputi e pugni al concorrente, non sono semplici violenze e minacce. Infatti, se idonee a coartare l’altrui iniziativa economica, vanno punite più severamente (da 2 a 6 anni ex art. 513-bis c.p.).

Il mutuo, stipulato per ripianare una pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso la banca mutuante, non è nullo
La Corte di Cassazione, adita dal mutuatario che aveva proposto opposizione all’esecuzione afferma quanto segue: 1) In primo luogo, rilevato che, nell’atto pubblico di mutuo,