La Corte di Cassazione civile, Sez. V, con ordinanza del 27 gennaio 2022 n. 2372, ha stabilito che ha natura perentoria il termine entro il quale l’Ufficio deve esprimere legittimamente il proprio diniego alla definizione agevolata ex art. 6 D. L. n. 119/2018 in quanto funzionale a una sollecita definizione della vicenda.

Il mutuo, stipulato per ripianare una pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso la banca mutuante, non è nullo
La Corte di Cassazione, adita dal mutuatario che aveva proposto opposizione all’esecuzione afferma quanto segue: 1) In primo luogo, rilevato che, nell’atto pubblico di mutuo,