La Corte di Cassazione civile, Sez. V, con ordinanza del 27 gennaio 2022 n. 2372, ha stabilito che ha natura perentoria il termine entro il quale l’Ufficio deve esprimere legittimamente il proprio diniego alla definizione agevolata ex art. 6 D. L. n. 119/2018 in quanto funzionale a una sollecita definizione della vicenda.
È valido il mutuo senza Tan se, dal set documentale, si può risalire alle condizioni economiche
È da ritenersi, quindi, che il TAN del finanziamento, sebbene non esplicitamente indicato, possa essere determinabile sulla base del TAEG e degli altri valori riportati