Il Tribunale di Bologna, con decreto n. 4976/20 depositato il 12 maggio, ha accolto l’istanza della titolare di un centro estetico che si è ritrovata nell’impossibilità di procedere al pagamento dei canoni di locazione dell’immobile in cui svolge la propria attività, chiusa a causa dell’emergenza sanitaria, disponendo di non mettere all’incasso gli assegni bancari emessi a garanzia del pagamento.

Il mutuo, stipulato per ripianare una pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso la banca mutuante, non è nullo
La Corte di Cassazione, adita dal mutuatario che aveva proposto opposizione all’esecuzione afferma quanto segue: 1) In primo luogo, rilevato che, nell’atto pubblico di mutuo,