La Corte di Cassazione civile, Sez. VI-1, con ordinanza del 1° febbraio 2022 n. 3085, ha stabilito che Ai fini del calcolo della usurarietà di un contratto di cessione del quinto dello stipendio non ha nessun rilievo che la Banca d’Italia non abbia inserito, nelle Istruzioni per la rilevazione del TEGM del 2006, i costi assicurativi. Considerato, infatti, il carattere omnicomprensivo del dettato dell’art. 644 c.p., l’assicurazione rappresenta pur sempre un costo inerente alla concessione del credito.

Il mutuo, stipulato per ripianare una pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso la banca mutuante, non è nullo
La Corte di Cassazione, adita dal mutuatario che aveva proposto opposizione all’esecuzione afferma quanto segue: 1) In primo luogo, rilevato che, nell’atto pubblico di mutuo,