La Corte di Cassazione civile, Sez. VI-1, con ordinanza del 1° febbraio 2022 n. 3085, ha stabilito che Ai fini del calcolo della usurarietà di un contratto di cessione del quinto dello stipendio non ha nessun rilievo che la Banca d’Italia non abbia inserito, nelle Istruzioni per la rilevazione del TEGM del 2006, i costi assicurativi. Considerato, infatti, il carattere omnicomprensivo del dettato dell’art. 644 c.p., l’assicurazione rappresenta pur sempre un costo inerente alla concessione del credito.
![](https://www.studiolegalenamio.it/portal/wp-content/uploads/2024/06/high-angle-coins-and-banknotes-arrangement-300x169.jpg)
È valido il mutuo senza Tan se, dal set documentale, si può risalire alle condizioni economiche
È da ritenersi, quindi, che il TAN del finanziamento, sebbene non esplicitamente indicato, possa essere determinabile sulla base del TAEG e degli altri valori riportati