La Corte di Cassazione sez. I Civile, con ordinanza n. 10092/20 depositata il 28 maggio, ha stabilito che In caso di cessione del credito effettuata con funzione solutoria ex art. 1198 c.c., ma esclusivamente a scopo di garanzia di una diversa obbligazione dello stesso cedente, il cessionario è legittimato ad agire sia nei confronti del debitore ceduto che nei confronti dell’originario debitore cedente, senza essere gravato, in quest’ultimo caso, dall’onere di provare l’infruttuosa escussione del debitore ceduto.

Polizze assicurative e TAEG: quando sono davvero rilevanti nel calcolo?
In una recente controversia decisa dal Tribunale di Roma, l’opponente aveva eccepito la non conformità del contratto di finanziamento, sostenendo che nel calcolo del TAEG