La Corte di Cassazione sez. VI Civile -3, con ordinanza n. 10926/20 depositata il 9 giugno, ha definitivamente stabilito l’obbligo per un uomo di versare circa 3mila euro alla sua oramai ex fidanzata. Accertato che è stato lui a rompere la promessa di matrimonio, comunicando questa clamorosa decisione a solo una settimana dalla cerimonia. La cifra stabilita dai giudici deve coprire le spese sostenute dalla donna, a partire dall’acquisto dell’abito, e consentirle anche di adempiere, almeno in parte, alle obbligazioni assunte in funzione delle nozze.

Il mutuo, stipulato per ripianare una pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso la banca mutuante, non è nullo
La Corte di Cassazione, adita dal mutuatario che aveva proposto opposizione all’esecuzione afferma quanto segue: 1) In primo luogo, rilevato che, nell’atto pubblico di mutuo,