La Corte di Cassazione sez. VI Civile -3, con ordinanza n. 10926/20 depositata il 9 giugno, ha definitivamente stabilito l’obbligo per un uomo di versare circa 3mila euro alla sua oramai ex fidanzata. Accertato che è stato lui a rompere la promessa di matrimonio, comunicando questa clamorosa decisione a solo una settimana dalla cerimonia. La cifra stabilita dai giudici deve coprire le spese sostenute dalla donna, a partire dall’acquisto dell’abito, e consentirle anche di adempiere, almeno in parte, alle obbligazioni assunte in funzione delle nozze.

Eccezione di non specifica contestazione, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., relativamente ai dedotti saggi d’interesse illegittimi e non debenza degli interessi usurari in corso di rapporto
In caso di azione giudiziaria, con la quale si contesta mediante dettagliata relazione peritale l’applicazione di saggi interesse illegittimi nel corso di rapporti bancari, per