La Corte di Cassazione civile, sez. III,con ordinanza del 16 novembre 2020 n. 25845, ha stabilito che avuto riguardo all’obiettività dell’inadempimento rilevante ai sensi dell’art. 1455 cod. civ., non comprensibile è il riferimento ad una “non linearità” del comportamento della parte, rinviando la “non linearità” ad una situazione di opacità, mentre il giudizio di inadempimento postula chiarezza ed obiettività dell’inottemperanza all’impegno contrattuale.

Affidabilità dei “riassunti scalari” nella ricostruzione dei rapporti di conto corrente
La Corte di Cassazione, con ordinanza n°10293 del 18.4.2023, ha affermato il seguente principio di diritto: “La produzione dell’estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni