La Corte di cassazione, con ordinanza n. 2193 del 24 gennaio 2023, ha stabilito sulla questione del perfezionamento della notifica a mezzo PEC che nel caso in cui la casella digitale del destinatario sia piena, il notificante dovrà procedere a rinotificare l’atto nel termine di cui all’art. 325 c.p.c. ridotto della metà, pena l’inammissibilità del ricorso. Con questa pronuncia la Suprema Corte ha preso le distanze da una precedente interpretazione di legittimità secondo cui, in caso di casella piena, la notifica si riteneva perfezionata con la produzione della relativa attestazione, equiparando di fatto la casella piena al rifiuto di ricevere la copia dell’atto.

La consulenza tecnica d’ufficio non può servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l’onere di dimostrare i fatti oggetto di causa
La CTU non può avere carattere esplorativo, cioè non può servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l’onere probatorio; si osserva