La Corte di cassazione, con ordinanza n. 2193 del 24 gennaio 2023, ha stabilito sulla questione del perfezionamento della notifica a mezzo PEC che nel caso in cui la casella digitale del destinatario sia piena, il notificante dovrà procedere a rinotificare l’atto nel termine di cui all’art. 325 c.p.c. ridotto della metà, pena l’inammissibilità del ricorso. Con questa pronuncia la Suprema Corte ha preso le distanze da una precedente interpretazione di legittimità secondo cui, in caso di casella piena, la notifica si riteneva perfezionata con la produzione della relativa attestazione, equiparando di fatto la casella piena al rifiuto di ricevere la copia dell’atto.
È valido il mutuo senza Tan se, dal set documentale, si può risalire alle condizioni economiche
È da ritenersi, quindi, che il TAN del finanziamento, sebbene non esplicitamente indicato, possa essere determinabile sulla base del TAEG e degli altri valori riportati