La Corte di Cassazione civile, Sez. VI-1, con ordinanza del 13 gennaio 2022 n. 909, ha stabilito che in caso di chiusura concordataria del fallimento, posto che la liquidazione è essenzialmente (o almeno in parte) opera di un terzo (cioè soggetto diverso dal curatore) ovvero superata dai pagamenti o comunque dal trattamento riservato ai creditori proprio dal proponente il concordato, il regime descritto pone un tetto alla stessa discrezionalità liquidatoria, collocandola all’altezza di un calcolo ancora sull’attivo, ma riferito all’effettiva percezione di utilità conseguita dai creditori.

Truffa “Money Mule” e tutela cautelare: quando l’art. 700 c.p.c. non basta
Con una recente ordinanza, il Tribunale di Bergamo, nel decidere su un ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato da un soggetto vittima della nuova truffa chiamata, in


